LEGGE 11
novembre 2014, n. 164
Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 262
dell'11 novembre 2014)
Art. 16-bis. Disciplina
degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa
1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:
«23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:
«23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
23-quater.
Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla
disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70
per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero
nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi
legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di
opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il
versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
23-quinquies.
Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata
successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società
ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri
fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non può superare l'importo del
canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge,
aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto
nazionale di statistica.
23-sexies.
La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si
applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti
annessi né agli accessi a impianti di carburanti.
23-septies. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi.
23-septies. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi.
23-octies.
La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti
gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al
fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche
attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
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