LEGGE 11
novembre 2014, n. 164
Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 262
dell'11 novembre 2014)
Art. 14.
Disposizioni in materia di standard tecnici
1.
Non possono essere richieste da parte degli organi competenti modifiche dei
progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici più stringenti
rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi
comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti
necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il
gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di
relativi tempi di attuazione.
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