LEGGE 11
novembre 2014, n. 164
Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 262
dell'11 novembre 2014)
Art. 13.
Misure a favore dei project bond
1)
al comma 1, le parole "del regolamento di attuazione" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 100"; dopo le
parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono
inserite le seguenti: ", fermo restando che sono da intendersi
inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società
ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile"; le parole: "sono
nominativi" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere
dematerializzati"; le parole "non si applicano gli articoli 2413
e da 2414-bis a 2420 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "non
si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a
2420 del codice civile";
2)
al comma 2, le parole: "I titoli e la relativa documentazione di
offerta devono" sono sostituite dalle seguenti: "La
documentazione di offerta deve";
3)
al comma 3, dopo le parole: "avvio della gestione dell'infrastruttura
da parte del concessionario" sono inserite le
seguenti: "ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli
medesimi";
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
4-ter
Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto
all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del
contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi
stabilito";
1)
al comma 1 dopo le parole: "gli enti finanziatori" sono
inserite le seguenti: "ivi inclusi i titolari di obbligazioni e
titoli similari emessi dal concessionario";
2)
al comma 2-bis le parole: "di progetto costituite per" sono
eliminate e sono sostituite con le parole"titolari di";
c)
All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: "che
finanziano" sono inserite le seguenti: "o rifinanziano, a
qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli
similari,"; dopo le parole "beni mobili" sono inserite
le seguenti: ", ivi inclusi i crediti,";
d)
All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le
parole "Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti
finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto".
2.
All'articolo 2414-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma: "Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e
le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari
possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o
anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per
conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi
alle garanzie medesime.".
3.
All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le garanzie di qualunque
tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni
di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nonché
le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche
conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di
cui rispettivamente al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347.".
b)
il comma 4 è abrogato.
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