LEGGE 11
novembre 2014, n. 164
Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 262
dell'11 novembre 2014)
Art. 24.
Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di
tutela e valorizzazione del territorio
1.
I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per
la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o
associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli
interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di
aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e
riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio
urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i
comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di
attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e
definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in
ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali
riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in
forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.
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