In caso di raggruppamento
costituendo, la mancanza della dichiarazione di impegno prevista dall’art.37,
comma 8, del Codice Appalti, comporta l’esclusione dalla gara.
Lo
ha stabilito la terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n.
4620/2015 depositata il 2 ottobre 2015.
La
dichiarazione è il documento che contiene l’impegno delle imprese mandanti a
conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Si
tratta di una dichiarazione non avente unicamente valore formale, trattandosi
di negozio giuridico, che esprime una precisa volontà delle imprese del
costituendo raggruppamento temporaneo.
Secondo
il CdS “in caso di raggruppamento costituendo, soltanto la dichiarazione di
impegno, prevista dall’art.37, comma 8, del D. LGS. n.163/2006, è idonea a
perfezionare in capo alle imprese cointeressate il vincolo negoziale nei
confronti della mandataria, che consentirà, poi, alla stazione appaltante di
rivolgersi alla mandataria del raggruppamento per l’esatto adempimento di tutti
gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione”.
Pertanto,
la natura negoziale della dichiarazione, che esprime l’impegno delle imprese
del costituendo RTI a conferire alla mandataria il mandato con rappresentanza,
comporta che l’Amministrazione non può fare ricorso al soccorso istruttorio.
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