LEGGE 11
novembre 2014, n. 164
Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 262
dell'11 novembre 2014)
Art. 9.
Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa
antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM
1.
Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia
comunitaria, costituisce "estrema urgenza", la situazione conseguente
ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come
indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni,
funzionali:
a)
alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di
quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi
di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di
salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e
docente;
b)
alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
c)
all'adeguamento alla normativa antisismica;
d)
alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
2.
Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di
semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto
della normativa europea a tutela della concorrenza:
a)
per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli
appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c),
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, non si
applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
b)
i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto
legislativo n. 163 del 2006,
ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli
appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c),
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, sono
pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
c)
i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 sono
dimezzati, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli
appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c),
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;
d)
i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto
legislativo n. 163 del 2006,
con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;
e)
per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e
grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori
economici.
2-bis.
Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso
soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli
affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter.
All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «,
direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa
provvista,».
2-quater.
All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le
parole: «all'istruzione scolastica e» sono inserite le
seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e».
2-quinquies.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128.
2-sexies.
Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi
dell'articolo 121, comma 2, del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, quelle
funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad
evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione
di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il
tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può
accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza
previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle
esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi
di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data
di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2-septies.
Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi
dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si
applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2-octies.
I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1
sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale
termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 168, legge n. 107 del 2015)
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 168, legge n. 107 del 2015)
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