“In tema di appalto, la
presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, "ipso
facto", ad accettazione della medesima senza riserve, e quindi ad una
accettazione tacita pur in difetto di verifica, ex art. 1665, quarto comma, cod.civ.,
occorrendo in concreto stabilire se nel comportamento delle parti siano o meno
ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera
senza riserve”.
Così
la Corte di cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 22879/2015 depositata
il 10 novembre 2015.
La
Corte di Cassazione osserva che “in tema
di appalto, l'art. 1665 cod. civ., pur non enunciando la nozione di
accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve
presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in
particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da
qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è
parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la
"ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non
si sia proceduto alla verifica".
Bisogna,
però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di
"accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente
materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del
committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente
esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera
stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben
determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi
e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del
prezzo.
Non
c'è distinzione giuridica, “fra
accettazione tacita e accettazione presunta, poiché si ha accettazione tacita
quando vi sono comportamenti che fanno presumere la volontà di accettare
l'opera senza riserve”.
Inoltre
“la verifica non è elemento necessario
del contratto di appalto e la sua mancanza non impedisce che possa esservi
accettazione tacita delle opere”.
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