LEGGE 11
novembre 2014, n. 164
Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 262
dell'11 novembre 2014)
Art. 34.
Modifiche al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione
delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate
nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica
1.
Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le
seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2.
All'articolo 49 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1,
è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3.
All'articolo 57 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente
necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e
messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ,
o».
4.
All'articolo 70 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, al comma 11,
dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono
inserite le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza
di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
5.
All'articolo 132 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) nei casi
di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b)
al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono
aggiunte le seguenti: «non superiore al 10 per cento per i lavori di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
6.
All'articolo 203 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, al comma 3,
dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono
inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di
siti contaminati,».
7.
Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività
di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e
opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie
per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre
opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere
siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né
interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né
determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area.
(comma
così sostituito dall'art. 1, comma 444, legge n. 551 del 2014)
7-bis.
All'articolo 242, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più
idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di
tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei
parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione
che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi
sanitari e ambientali»; al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo
periodo».
8.
Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e
modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a)
nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area
oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di
suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative
dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di
campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di
suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro
di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli
di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di
dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da
ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo
particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e
dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette
agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del
piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma
con l'indicazione della data di inizio dei lavori;
b)
in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il
proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a),
previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di
anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa
in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.
9.
Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se
ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di
contaminazione/valori di fondo.
10.
I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di
fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere
riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:
a)
le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono
preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante
convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle
concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata
all'analisi di rischio;
b)
qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia
stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo
dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi
sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate
l'efficienza e l'efficacia.
10-bis.
All'articolo 242-bis del decreto legislativo
3 aprile2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La
caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle
procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai
sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento
dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la
specifica destinazione d'uso»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di
estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non
più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di
cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a
400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si
articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso,
la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il
crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica
e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con
specifico riferimento anche alle acque di falda».
10-ter.
Per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi
attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorità
procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del
soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo
stesso.
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