LEGGE 11
novembre 2014, n. 164
Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 262
dell'11 novembre 2014)
CAPO V - MISURE PER IL
RILANCIO DELL'EDILIZIA
Art. 17.
Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
1.
Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei
cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo
sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio
esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1)
le parole: "i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari" sono
sostituite dalle seguenti: "la volumetria complessiva degli
edifici";
2)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia
modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso;";
b)
dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:
01) al comma 1, lettera a), dopo le
parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di
installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 kW»;
02)
1) al comma 2:
1) al comma 2:
a)
alla lettera a), le parole da: ", non comportino", fino alla
fine della lettera, sono soppresse;
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: "sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa," sono inserite le seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali,";
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: "sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa," sono inserite le seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali,";
2)
il comma 4, è sostituito dal seguente:
"4.
Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis),
l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e
la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il
quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti
strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati
identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei
lavori.";
3)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei
lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida
anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte
dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle
entrate.";
4)
al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente: "b)
disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.";
5)
al comma 7 le parole: "ovvero la mancata trasmissione della relazione
tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione
asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, " e le
parole: "258 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "1.000 euro";
d)
all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le
parole: "aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei
prospetti o delle superfici," sono sostituite dalle
seguenti: "modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti,";
1)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree
industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in
deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che
ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione
d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di
ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni.";
2) al comma 3, dopo la parola: "ed esecutivi," sono inserite le seguenti: "nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,";
2) al comma 3, dopo la parola: "ed esecutivi," sono inserite le seguenti: "nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,";
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere
accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla
volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole
dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis.
La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque
accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per
iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi
infondate.";
1) (soppressa
dalla legge di conversione)
2) (soppressa
dalla legge di conversione)
3)
al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis)
alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo
particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché
quelli di nuova costruzione;
d-ter)
alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili
in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale
maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura
non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da
quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che
attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico
centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare
nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da
destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere
pubbliche».
3-bis)
dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con riferimento a quanto
previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve
le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici
generali comunali.» ;
4)
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i
parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma
4-bis.»;
5)
al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine
di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione
ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove
costruzioni.";
1)
al comma 4, dopo le parole: "di proprietà dello Stato", sono
inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico
urbanistico,» e dopo le parole: «delle sole opere di
urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purché ne derivi un
aumento della superficie calpestabile.»;
2)
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis.
Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione,
il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il
contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento
rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da
varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti
maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i
criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa
riduzione.";
«7.
I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.»;
l)
al Capo III, Titolo II, Parte I, la rubrica è sostituita dalla
seguente: "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DENUNCIA DI
INIZIO ATTIVITA';
1)
ai commi 1 e 2 le parole: "denuncia di inizio
attività" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione
certificata di inizio attività" e le parole "denunce di
inizio attività" sono sostituite dalle seguenti:"segnalazioni
certificate di inizio attività";
2)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis.
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e
comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a
permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a
condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano
attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del
patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di
settore.";
n)
nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo 23-bis, è inserito il
seguente:
o)
all'articolo 24, comma 3, dopo le parole "il soggetto
che ha presentato" sono inserite le seguenti: "la
segnalazione certificata di inizio attività o";
p)
all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: "per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono soppresse;
q)
dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:
«4-bis.
L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La
sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al
comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico
elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o
tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le
responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance
individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter.
I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono
destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere
abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde
pubblico.
4-quater.
Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono
aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma
4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga
l'inottemperanza all'ordine di demolizione».
2.
L'espressione «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla
seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».
2-bis.
Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al
comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter.
La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni
obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della
pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.
Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo
allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli
stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e
regionale.
4.
All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, dopo il sesto
comma, è inserito il seguente: "L'attuazione degli interventi
previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per
stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio
funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o
le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché
l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto
d'intervento."
5.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 17-bis.
Regolamento unico edilizio
1.
Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 4 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380,
è inserito il seguente:
«1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
«1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
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