“Mentre il subappaltatore assume di eseguire
in tutto o in parte una prestazione dell'appaltatore (art. 1655 e ss. c.c.) a
diretto beneficio del committente, il subfornitore si impegna a porre nella
disponibilità dell'appaltatore un certo bene da inserire nella produzione
dell’appaltatore, per cui il relativo rapporto rileva esclusivamente sotto il
profilo privatistico dei rapporti bilaterali di carattere commerciale fra le
aziende.”
Lo
ha chiarito la terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6822/2018
depositata il 30 novembre.
Questa
recente sentenza ricorda che “con il subappalto di cui all'art. 105 comma 2,
del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 (sulla scia della fattispecie di cui all'art. 1676
e segg. c.c.), l’appaltatore trasferisce a terzi l'esecuzione direttamente a
favore della stazione appaltante di una parte delle prestazioni negoziali,
configurando così un vero e proprio contratto – derivato di carattere
trilaterale”.
Al
contrario, il contratto di subfornitura “è una forma non paritetica di
cooperazione imprenditoriale nella quale il ruolo del subfornitore (es.
componentistica di beni complessi) si palesa solo sul piano interno del rapporto
commerciale e di mercato tre le due imprese. In tale fattispecie il requisito
della “conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche,
dell'impresa committente", di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1998,
n. 192, comporta l'inserimento del subfornitore nel processo produttivo proprio
del committente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 25/08/2014, n. 18186)”.
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