Soltanto
le imprese che partecipano al bando sono legittimate a impugnare gli atti di
gara. Lo ha affermato la Corte di giustizia dell'Unione europea (terza sezione)
nella sentenza del 28 novembre 2018, causa C-328/17, avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Liguria, con ordinanza dell’8 febbraio 2017.
La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1,
paragrafi da 1 a 3, e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007.
Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la
Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, la Atc Esercizio SpA, la Atp Esercizio
Srl, la Riviera Trasporti SpA e la Tpl Linea Srl e, dall’altro, l’Agenzia
regionale per il trasporto pubblico locale SpA relativamente alla decisione di quest’ultima
di indire una procedura di gara informale per l’affidamento del servizio di
trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Liguria.
Nella
sentenza la Corte Ue ha chiarito che “sia l’articolo 1, paragrafo 3, della
direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, sia
l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25
febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti
che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore
delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, devono essere
interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come
quella di cui al procedimento principale, che non consente agli operatori
economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell’amministrazione
aggiudicatrice relative a una procedura d’appalto alla quale essi hanno deciso
di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva
molto improbabile che fosse loro aggiudicato l’appalto in questione.
Tuttavia,
spetta al giudice nazionale competente valutare in modo circostanziato, tenendo
conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano il contesto della
controversia di cui è investito, se l’applicazione concreta di tale normativa
non sia tale da poter ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
degli operatori economici interessati”.
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