giovedì 17 gennaio 2019

INAMMISSIBILE IL CRITERIO DELLA TERRITORIALITÀ



 “Gli elementi di valutazione specificati nel disciplinare afferenti ai livelli di anzianità professionale e formazione del personale, congiuntamente al parametro della vicinanza territoriale rispetto al sito del cantiere, anziché stimolare un sereno confronto concorrenziale con le altre imprese compartecipanti in merito al concreto contenuto dell’offerta, oltre a restringere la rosa dei partecipanti, scoraggiando dalla partecipazione quei partecipanti che non possono vantare le caratteristiche richiamate, può giungere a falsare l’obiettivo di garantire il miglior servizio alle condizioni maggiormente convenienti, in quanto potrebbe così aversi una predeterminazione degli esiti di gara in favore di alcune imprese, in palese violazione dei fondamentali principi che tutelano la par condicio e la concorrenza.”
Lo ha evidenziato l'Autorità (Anac) nella Delibera n. 1142 del 12 dicembre 2018, avente ad oggetto la procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza.
L'Anac ha ravvisato nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta così come definiti nella legge di gara, elementi caratterizzanti la conformazione soggettiva dei partecipanti, e comunque elementi non direttamente incidenti sulla qualità della prestazione offerta o tesi a richiedere prestazioni aggiuntive e/o modifiche delle medesime non inquadrabili nelle cd. proposte migliorative, non conformi alle previsioni di cui all’art. 95, del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 50 del 2016), interpretato anche alla luce delle Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, in quanto suscettibili di determinare effetti distorsivi della concorrenza.

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