“Gli elementi di valutazione specificati nel
disciplinare afferenti ai livelli di anzianità professionale e formazione del
personale, congiuntamente al parametro della vicinanza territoriale rispetto al
sito del cantiere, anziché stimolare un sereno confronto concorrenziale con le
altre imprese compartecipanti in merito al concreto contenuto dell’offerta,
oltre a restringere la rosa dei partecipanti, scoraggiando dalla partecipazione
quei partecipanti che non possono vantare le caratteristiche richiamate, può
giungere a falsare l’obiettivo di garantire il miglior servizio alle condizioni
maggiormente convenienti, in quanto potrebbe così aversi una predeterminazione
degli esiti di gara in favore di alcune imprese, in palese violazione dei
fondamentali principi che tutelano la par condicio e la concorrenza.”
Lo
ha evidenziato l'Autorità (Anac) nella Delibera n. 1142 del 12 dicembre 2018,
avente ad oggetto la procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dall’Azienda Territoriale
Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza.
L'Anac
ha ravvisato nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta così come
definiti nella legge di gara, elementi caratterizzanti la conformazione
soggettiva dei partecipanti, e comunque elementi non direttamente incidenti
sulla qualità della prestazione offerta o tesi a richiedere prestazioni
aggiuntive e/o modifiche delle medesime non inquadrabili nelle cd. proposte
migliorative, non conformi alle previsioni di cui all’art. 95, del nuovo Codice
dei contratti (d.lgs. n. 50 del 2016), interpretato anche alla luce delle Linee
Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, in quanto
suscettibili di determinare effetti distorsivi della concorrenza.
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