L'Ance
(Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato un “Vademecum” di
approfondimento dei contenuti del Regolamento ANAC del 6 giugno 2018, relativo
alla gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici, di cui
all’art. 213, co. 10 del d.lgs. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici.
Attualmente,
il nuovo Codice dei contratti (art. 213, comma 8) stabilisce che l’Autorità
gestisce la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, nella quale
confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri
sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità
unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle
fasi a essa prodromiche e successive.
La
gestione della BDNCP è attuata dall’Autorità, avvalendosi dell’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le
province autonome (art. 213, comma 9).
La
stessa Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio
(comprendenti le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di
comunicazione) e applica le sanzioni amministrative pecuniarie mediante
apposito Regolamento, nel rispetto del principio del contradditorio e della
partecipazione al procedimento (comma 13 del predetto art. 213).
Sanzioni
che, in linea con la previgente disciplina, sono disposte nei confronti del
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni
richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere.
In
aggiunta, la sezione centrale dell’Osservatorio deve, oggi, monitorare
l’applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli
obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione (art. 213, comma 9).
Il
Codice, con il decreto di cui all’art. 81, comma 2, sentita l’ANAC e AGID,
attribuisce poi al MIT il compito di indicare i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria
l’inclusione nella documentazione nella banca dati, nonché i documenti diversi
da quelli per i quali è prevista l’esclusione e la modalità di presentazione, i
termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la
consultazione dei prodotti dati.
Sulla
bozza di tale decreto, predisposta dal Ministero, si è pronunciato, dopo l’ANAC
(delibera 1 marzo 2018) e l’AGID (determinazione direttoriale n. 89 del 16
marzo 2018), il Consiglio di Stato, con parere n. 1126/2018.
Il
Consiglio di Stato ha evidenziato, tra le altre cose, come nel testo inviato
non venisse data sufficiente attuazione alla previsione di cui all’art. 81,
comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti, con particolare riferimento
“alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione
dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza
di cause di esclusione”.
Al
riguardo, va altresì evidenziato che l’ANAC, con un comunicato pubblicato il 24
settembre 2018 sul proprio sito istituzionale, ha elaborato la procedura di
accesso al Casellario informatico, secondo quanto previsto dall’art. 10, co. 1,
del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 6 giugno 2018, oggetto del vademecum.
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