2 – Il subappaltatore
sfugge ai controlli? No, è sempre sotto controllo come lo è l’affidatario del
contratto.
L’art.
105 del D. Lgs. 50/2016 contiene tutto quanto è umanamente possibile attuare
per il controllo del subappalto; in particolare:
-
definizione di subappalto - Costituisce
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare.
-
condizioni per il subappalto - I
soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a)
l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto;
b)
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c)
all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero
i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d)
il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo
80.
-
autorizzazione - La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una
sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
E’
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto
del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
-
attività che non si configurano come
subappalto - Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a)
l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b)
la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c)
l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a
imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis)
le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
-
comunicazione dei sub-contratti che non
sono subappalti - L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
-
deposito del contratto - L'affidatario
deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo
ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che economici.
L'affidatario
deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto.
-
responsabilità
del contraente principale - Il contraente principale è responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo
29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
L'affidatario
è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.
-
denunzia agli enti previdenziali - L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17.
-
acquisizione
del DURC - Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i
lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile
ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è
verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
-
sussistenza dei motivi di esclusione
- L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo
80.
-
corresponsione degli importi di
contratto - La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni
o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:
a)
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c)
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
-
cartello di cantiere - Per i lavori,
nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
-
sicurezza - I piani di sicurezza di
cui al decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
-
forme di controllo o di collegamento
- L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla
copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
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