Il
2 novembre 2019 è entrata in vigore la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”.
Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 18 ottobre 2019, la Legge di delegazione
europea 2018 consta di 26 articoli e dell'allegato A.
Questa
Legge prevede l'attuazione di 26 direttive, oltre all'adeguamento a 9
regolamenti e una decisione quadro europea.
L'articolo 1 reca la delega generale al Governo per
dare attuazione alle direttive contenute nell'allegato A, di cui all'articolo
32 della legge n. 234 del 2012, tra cui figurano i princìpi della
semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti,
del divieto di gold plating, del divieto di trattamento più sfavorevole dei
cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE e della
previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi
costituzionalmente protetti.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede la
consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in
vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative
per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive
europee attuate in via amministrativa.
L'articolo 3, modificato in Commissione, reca i
princìpi e criteri specifici di delega, relativi alla delega conferita con
l'articolo 1 per l'attuazione della direttiva UE n. 1371 del 2017, sulla
protezione interessi finanziari, cosiddetta direttiva PIF, riguardante la lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea.
L'articolo 4 stabilisce una delega di nove mesi
per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento
UE n. 1939 del 2017 che ha istituito la procura europea. L'articolo è stato
modificato con un emendamento governativo, con cui sono stati inseriti 5 commi
volti a dettare la disciplina transitoria che regolerà la procedura per la
designazione dei tre candidati al posto di procuratore europeo.
L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento
della normativa nazionale al regolamento UE n. 655 del 2014, sulla procedura
per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, per
facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
L’articolo 6, introdotto con un emendamento
governativo, delega il Governo a recepire le disposizioni della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
L'articolo 7 reca i princìpi e i criteri specifici di
delega per dare compiuta attuazione della direttiva UE n. 828 del 2017, che è
volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti
nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti.
L'articolo 8 reca i princìpi e i criteri
direttivi per l'attuazione alla direttiva UE n. 1852 del 2017, sui meccanismi
di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, volta
a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative
all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e
della Convenzione sull'arbitrato dell'Unione.
L'articolo 9 conferisce la delega per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.
1129 del 2017, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione,
all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato
regolamentato. Il regolamento ha abrogato la previgente normativa, al fine di
contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie, garantendo
al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno
investendo.
L'articolo 10 conferisce la delega al Governo
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
UE n. 1131 del 2017, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno
strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società
e le amministrazioni pubbliche. La normativa è volta a garantire una loro
stabilizzazione e un livello di liquidità minima, inoltre rafforza i requisiti
di trasparenza, per garantire che l'investitore comprenda correttamente il
profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.
L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare
l'ordinamento interno, tramite anche l'emanazione di un testo unico, al
regolamento UE n. 2031 del 2016, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, e al regolamento UE n. 625 del 2017 sui
controlli sanitari, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle
piante.
L'articolo 12 concerne il già citato regolamento UE n.
625 del 2017, il quale, oltre a disciplinare i controlli sulla sanità delle
piante, disciplina anche quelli sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e
benessere degli animali, nonché sui prodotti fitosanitari.
L'articolo 13 è stato modificato unicamente per
eliminare l'antinomia della doppia delega all'attuazione della direttiva UE n.
410 del 2018, contenuta sia nell'articolo 1 (che si riferisce all'allegato A
contenente la direttiva) sia nell'articolo 13 stesso. In tal modo, il comma 1
si riferisce alla delega di cui all'articolo 1, mentre il comma 2 delega il
Governo all'attuazione anche della decisione UE n. 1814 del 2015, nonché
all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE
n. 2392 del 2017. I tre atti in questione sono tutti relativi al sistema
ETS di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, di cui si rende
necessaria una riformulazione e un rafforzamento al fine di ridurre le
emissioni del 43 per cento rispetto al 2005, come previsto dal Quadro per il
clima e l'energia 2030, confermato nell'ambito dell'accordo di Parigi.
L'articolo 14 reca i princìpi e criteri
direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 849 del
2018, in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori, e di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevedendo il
miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, della
qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee.
L'articolo prevede che, nell'ambito dell'armonizzazione del sistema di gestione
dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sia valutata anche la
possibilità di realizzare un sistema unico di gestione. Inoltre, si delega il
Governo a prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria,
"uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di
distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, che
solitamente vengono gettati nell'ambito dei rifiuti indifferenziati.
Infine, si
prevede di disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati
immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il
coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9
e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.
L'articolo 15 reca i princìpi e criteri direttivi
specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 850 del 2018, dal
pacchetto sull'economia circolare al sistema dei criteri di ammissibilità in
discarica dei rifiuti. Al riguardo, la direttiva stabilisce che, entro il 2030,
non siano ammessi in discarica rifiuti riciclabili e che, entro il 2035, sia
ammesso in discarica solo il 10 per cento del totale dei rifiuti urbani
prodotti. La delega prevede anche l'adozione di una nuova disciplina organica
in tema di utilizzazione dei fanghi. Tra i criteri specifici di delega è stato
aggiunto quello inteso a definire le modalità, i criteri generali e gli
obbiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il
raggiungimento dei target fissati dalla direttiva UE n. 850 del 2018 in termini
di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
In
relazione al complesso problema dell'end of waste, viene inserito un nuovo
principio di delega che chiede al Governo di riformare la disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto. Inoltre, si delega il Governo a disporre
che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche
al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, unitamente alle
autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla
stessa data.
L'articolo 16 reca i princìpi e criteri
specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 851 del 2018, in
materia di rifiuti, e della direttiva UE n. 852 del 2018, in materia di
imballaggi e rifiuti di imballaggio. L'articolo reca in particolare princìpi e
criteri direttivi specifici, volti a favorire la riduzione del riciclaggio e il superamento
del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tra i criteri di delega si è
inteso prevedere l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità
come quello domestico e di comunità, al fine di garantire il raggiungimento dei
nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani.
L'articolo 17 contiene princìpi e criteri specifici di
delega per l'attuazione della direttiva UE n. 2108 del 2017, relativa alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
L'articolo 23 reca i princìpi e criteri specifici di
delega per l'attuazione della direttiva UE n. 844 del 2018 che modifica la
normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza
energetica. Il settore immobiliare è la fonte di circa il 36 per cento di
tutte le emissioni di CO2 nell'Unione, e la direttiva ha la finalità di
ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e di contribuire a rafforzare
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
L'articolo
stabilisce che tra i criteri di esercizio della delega, il Governo dovrà assicurare
che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni
dell'Unione europea, l’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al
fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.
La
relazione illustrativa evidenzia che, secondo le stime della Commissione, il
recepimento nell’Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva
comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un
valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa
energetica annuale per imprese e famiglie dell’Unione europea corrisponderà ad
un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro. Sebbene negli ultimi anni si
siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore
grazie all’applicazione delle direttive precedenti (dopo l'entrata in vigore
della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è
ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente
contribuito la rifusione della direttiva nella successiva direttiva 2010/31/UE)
la Commissione europea ha valutato che l’efficientamento del parco immobiliare
esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all’enorme
potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a
disposizione.
L'articolo 24 delega il Governo ad adeguare la
normativa nazionale al regolamento UE n. 1938 del 2017, concernente misure
volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in caso di
carenza dello stesso causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda
straordinariamente elevata.
L’articolo 25 delega il Governo ad attuare la
direttiva UE n. 692 del 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, esercitando la facoltà, prevista dalla direttiva
stessa, di rifiutare ai Paesi terzi che ne facciano richiesta l'accesso alle
sezioni italiane dei gasdotti di trasporto completati prima del 23 maggio 2019,
come previsto dalla direttiva stessa.
Infine,
alle ventiquattro direttive contenute nell'allegato A, di cui il Governo è
delegato a dare attuazione ai sensi dell'articolo 1, sono state aggiunte
la direttiva UE n. 2002 del 2018 sull'efficienza energetica e la direttiva
UE n. 692 del 2019 relativa al mercato interno del gas naturale.
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