Con
l'ordinanza n. 2644 del 28 febbraio 2019, la prima sezione del Tar Lazio ha
rimesso alla Corte di giustizia UE il quesito interpretativo diretto a
verificare se il diritto europeo osti a una normativa nazionale che non
consente di partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria agli operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo
ricorso a forme diverse da quelle indicate dal legislatore nazionale. Il
quesito interpretativo è il seguente:
“se il combinato disposto
del “considerando” n. 14 e degli articoli 19, comma 1, e 80, comma 2, della
Direttiva 2014/24/UE ostino ad una norma come l’art. 46 del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016, a mezzo del quale l’Italia ha recepito nel proprio
ordinamento le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che consente ai
soli operatori economici costituiti nelle forme giuridiche ivi indicate la
partecipazione alle gare per l’affidamento dei “servizi di architettura ed
ingegneria”, con l’effetto di escludere dalla partecipazione a tali gare gli
operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo ricorso ad una
diversa forma giuridica.
Una
fondazione di diritto privato, costituita ai sensi dell’art. 14 c.c.,
desiderando partecipare a gare d’appalto indette da amministrazioni locali per
l’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio
sismico, trasmetteva all’Anac il modulo necessario per essere iscritta
nell’elenco dei soggetti ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento di
servizi di architettura e ingegneria, previsto dall’art. 46 del d.lgs. n. 50
del 2016. Tuttavia, l’Anac, nel respingere la relativa richiesta, osservava che
le fondazioni non rientrano tra i soggetti previsti dall’art. 46, primo comma, d.lgs.
n. 50 del 2016, precisando che i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione
dei propri dati all’Autorità sono solo quelli previsti dall’art. 6 del decreto
2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nessun commento:
Posta un commento