Dal
1° gennaio 2020 scendono le soglie per le gare d'appalto europee.
Sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre 2019 sono stati
pubblicati quattro regolamenti delegati Ue della Commissione europea, che
entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
G.U.U.E. e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1828 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti
di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
La
direttiva 2014/24/UE è così modificata:
(1)
L’articolo 4 è così modificato:
a)
alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
b)
alla lettera b), «144 000 EUR» è sostituito da «139 000 EUR»;
c)
alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR»;
(2)
all’articolo 13, il primo comma è così modificato:
a)
alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
b)
alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1829 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti
di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione
L’articolo
15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
(1)
alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;
(2)
alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1830 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti
di forniture, servizi e lavori
L’articolo
8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
(1)
alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;
(2)
alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/1827 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle
concessioni.
All’articolo
8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» è sostituito da «5
350 000 EUR».
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