Per
assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, la Direzione generale per
la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
ha emanato la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 con
l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità
operative relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione della
soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso.
Nella
circolare - in conformità all’articolo 97, commi 2 e 2-bis del codice dei
contratti, che introduce delle variabili tese ad impedire che siano
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo
della soglia di anomalia - sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del
numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero
inferiore a 15) e, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore
a 15, è stata esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa
al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
Un
intervento ritenuto evidentemente necessario dopo la Sentenza
Tar Marche , Sez.I, 07/10/2019 n.622 che ha ribaltato con decisione le
precedenti acquisizioni della giurisprudenza ( Ordinanza del TAR Lombardia –
Milano, sezione I, 25 luglio 2019, n. 937, Ordinanza Tar Calabria,
Catanzaro, Sez.I, 16 / 09 /2019 n.363, Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 16 / 09
/2019 , n.2191) che avevano invece confermato le modalità di
calcolo illustrate dal MIT ( come da comunicato della Piattaforma Start della
Regione Toscana).
La
parte importante della circolare riguarda quello che è il nodo controverso
dell’articolo 97 ossia il punto d) del comma 2 dell’articolo 97 che, dopo la
conversione in legge dello “Sblocca Cantieri” recita:
d)
la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un
valore percentuale pari al prodotto delle prime
due cifre dopo la virgola della somma
dei ribassi di cui alla lettera a) applicato
allo scarto medio aritmetico di cui
alla lettera b).
Il
MIT conferma il precedente orientamento, lo fa in maniera ufficiale, per cui il
decremento si traduce in una sottrazione “secca” del valore ottenuto dal
prodotto delle prime due cifre dopo la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera
a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
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