mercoledì 20 novembre 2019

CIRCOLARE MIT SUL CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA


Per assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Nella circolare - in conformità all’articolo 97, commi 2 e 2-bis del codice dei contratti, che introduce delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia - sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15) e, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, è stata esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.

Un intervento ritenuto evidentemente necessario dopo la Sentenza Tar Marche , Sez.I, 07/10/2019 n.622 che ha ribaltato con decisione le precedenti acquisizioni della giurisprudenza ( Ordinanza del TAR Lombardia – Milano, sezione I, 25 luglio 2019, n. 937, Ordinanza  Tar Calabria, Catanzaro, Sez.I, 16 / 09 /2019 n.363, Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 16 / 09 /2019 , n.2191) che avevano invece  confermato  le modalità di calcolo illustrate dal MIT ( come da comunicato della Piattaforma Start della Regione Toscana).

La parte importante della circolare riguarda quello che è il nodo controverso dell’articolo 97 ossia il punto d) del comma 2 dell’articolo 97 che, dopo la conversione in legge dello “Sblocca Cantieri” recita:

d) la  soglia  calcolata alla  lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al  prodotto  delle  prime  due  cifre  dopo  la virgola  della  somma  dei  ribassi  di  cui  alla lettera a) applicato  allo  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla  lettera b).

Il MIT conferma il precedente orientamento, lo fa in maniera ufficiale, per cui il decremento si traduce in una sottrazione “secca” del valore ottenuto dal prodotto  delle  prime  due  cifre  dopo  la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

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