3 – Il subappalto compromette
la sicurezza sul lavoro? No, non la compromette.
E’
una motivazione cara soprattutto ai sindacati che, anche in occasione dell’approvazione
del recente decreto sblocca cantieri (Legge 55/2019) che ha previsto l’innalzamento
della quota subappaltabile dal 30% al 40%, vedono il subappalto come fonte di “peggioramento
delle condizioni di lavoro” e quindi della sicurezza.
Si
paventa “una diminuzione generalizzata
della compliance legislativa delle aziende in materia prevenzionale: se la
concorrenza fra le imprese si baserà sempre più sulla riduzione dei diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici e più in generale in un abbassamento dei livelli
di regolarità e legalità o in veri e propri comportamenti elusivi, non è
difficile prevedere che la già difficile situazione nelle piccole e
piccolissime imprese peggiorerà. Quanti saranno gli imprenditori che
sceglieranno appunto un fare impresa di qualità e rispettosa delle persone, e
quanti saranno costretti a sottostare ad un meccanismo di ribasso infinito che
li costringerà a non fare la formazione e a non fornire il necessario
addestramento ai propri addetti, così come ad eludere la sorveglianza
sanitaria, la corretta valutazione dei rischi o le misure conseguenti di
protezione, fino addirittura ad arrivare a non fornire i DPI?”
Ma
è davvero così? In realtà, anziché affrontare le vere cause del blocco dei
lavori pubblici (carenza di risorse, farraginosità e bizantinismi delle
procedure, assenza di potere decisionale delle figure professionali direttive, diffusione
del virus dell’opzione zero), si preferisce riproporre le solite affermazioni
di stampo ideologico.
Tutti
(o quasi) sono concordi nell’attribuire ai comportamenti la causa o concausa di
oltre il 90% degli incidenti sul lavoro. Anche le Imprese più virtuose non sono
esenti da questo genere di rischio. Non sono sufficienti “maggiori controlli
generalizzati ed efficaci” da parte degli Organi di Vigilanza, pur se molto
utili e necessari. Questi controlli infatti, insieme ai sistemi tradizionali di
prevenzione, anche se applicati efficacemente, non riescono ad incidere sui
comportamenti.
Dunque
bisogna insistere su informazione, formazione, addestramento e controlli.
Sempre e comunque, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per la
propria funzione e responsabilità.
I
lavori pubblici, anche dal punto di vista della sicurezza, sono i più
controllati.
L’applicazione
del D.Lgs. 81/2008, pietra miliare nel settore della sicurezza e della salute
sul lavoro, vede coinvolti molti attori:
- Responsabile del procedimento
- Responsabile dei lavori
- Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la progettazione dell’opera;
- Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la realizzazione dell’opera;
- Direttore dei lavori
- Datore di lavoro
- Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione
- Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
- Servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
- Sindacati
- Organismi paritetici
- Complesso dei soggetti istituzionali
(aziende sanitarie locali, Inail, Ispesl, ecc.)
Come
già ricordato, nel settore dei lavori pubblici, l’art. 105 del Codice dei
contratti pubblici, obbliga al deposito del contratto stipulato tra l’affidatario
e il subappaltatore, dal quale deve risultare che
“L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”.
“L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”.
Inoltre
“L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”
Non
altrettanto, forse, si può dire che ciò avvenga per i lavori eseguiti nel comparto privato.
L’impianto
normativo è chiaro e completo. Non è lo strumento del subappalto che inficia l'applicazione della normativa in materia di scurezza ma, come in tutte le attività umane, la volontà e il senso di
responsabilità e civiltà delle persone.
Nessun commento:
Posta un commento