domenica 3 novembre 2019

SUBAPPALTO - FAQ 3


3 – Il subappalto compromette la sicurezza sul lavoro? No, non la compromette.
E’ una motivazione cara soprattutto ai sindacati che, anche in occasione dell’approvazione del recente decreto sblocca cantieri (Legge 55/2019) che ha previsto l’innalzamento della quota subappaltabile dal 30% al 40%, vedono il subappalto come fonte di “peggioramento delle condizioni di lavoro” e quindi della sicurezza.
Si paventa “una diminuzione generalizzata della compliance legislativa delle aziende in materia prevenzionale: se la concorrenza fra le imprese si baserà sempre più sulla riduzione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e più in generale in un abbassamento dei livelli di regolarità e legalità o in veri e propri comportamenti elusivi, non è difficile prevedere che la già difficile situazione nelle piccole e piccolissime imprese peggiorerà. Quanti saranno gli imprenditori che sceglieranno appunto un fare impresa di qualità e rispettosa delle persone, e quanti saranno costretti a sottostare ad un meccanismo di ribasso infinito che li costringerà a non fare la formazione e a non fornire il necessario addestramento ai propri addetti, così come ad eludere la sorveglianza sanitaria, la corretta valutazione dei rischi o le misure conseguenti di protezione, fino addirittura ad arrivare a non fornire i DPI?”
Ma è davvero così? In realtà, anziché affrontare le vere cause del blocco dei lavori pubblici (carenza di risorse, farraginosità e bizantinismi delle procedure, assenza di potere decisionale delle figure professionali direttive, diffusione del virus dell’opzione zero), si preferisce riproporre le solite affermazioni di stampo ideologico.
Tutti (o quasi) sono concordi nell’attribuire ai comportamenti la causa o concausa di oltre il 90% degli incidenti sul lavoro. Anche le Imprese più virtuose non sono esenti da questo genere di rischio. Non sono sufficienti “maggiori controlli generalizzati ed efficaci” da parte degli Organi di Vigilanza, pur se molto utili e necessari. Questi controlli infatti, insieme ai sistemi tradizionali di prevenzione, anche se applicati efficacemente, non riescono ad incidere sui comportamenti.
Dunque bisogna insistere su informazione, formazione, addestramento e controlli. Sempre e comunque, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per la propria funzione e responsabilità.
I lavori pubblici, anche dal punto di vista della sicurezza, sono i più controllati.
L’applicazione del D.Lgs. 81/2008, pietra miliare nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, vede coinvolti molti attori:
-       Responsabile del procedimento
-       Responsabile dei lavori
-       Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera;
-       Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera;
-       Direttore dei lavori
-       Datore di lavoro
-       Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
-       Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
-       Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
-       Sindacati
-       Organismi paritetici
-       Complesso dei soggetti istituzionali (aziende sanitarie locali, Inail, Ispesl, ecc.)
Come già ricordato, nel settore dei lavori pubblici, l’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, obbliga al deposito del contratto stipulato tra l’affidatario e il subappaltatore, dal quale deve risultare che
“L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”.
Inoltre “L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”
Non altrettanto, forse, si può dire che ciò avvenga per i lavori eseguiti nel comparto privato.
L’impianto normativo è chiaro e completo. Non è lo strumento del subappalto che inficia l'applicazione della normativa in materia di scurezza ma, come in tutte le attività umane, la volontà e il senso di responsabilità e civiltà delle persone.

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