È
entrato in vigore il 20 ottobre 2019 il decreto 12 aprile 2019 del Ministero
dell'Interno, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile 2019.
Con
la Circolare 15 ottobre 2019, n. 15406, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco
presso il Ministero dell'interno evidenzia i principali elementi di novità introdotti
dal decreto in argomento.
Articolo 2 del D.M. 12
aprile 2019
“Con
tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l’elenco delle attività
ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di
progettazione del c.d. Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio,
le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse
dall’originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.
Si
evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione
di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche
allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.
Nei
commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di
progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o
ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema
sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità
progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto
di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice
comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di
intervento.
Al
tal riguardo, si evidenzia come la previsione sia tesa ad evitare potenziali
elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al
Codice; in tale contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività
esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare
interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici,
anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è
consentito al responsabile dell’attività di poter continuare ad applicare le
normative di tipo tradizionale; è fatta salva la possibilità, su base
volontaria, di riprogettare l’intera attività adottando le norme tecniche
allegate al Codice.
Al
comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al Codice possano essere
di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo
delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di
assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle
che non sono elencate nel citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per
l’applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall’applicazione
delle normative di tipo tradizionale”.
Articolo 3 del D.M. 12
aprile 2019
“Tale
articolo ha introdotto nel D.M. 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le
modalità applicative alternative.
Come
in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative
di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle
norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R.
151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che,
attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed
autorimesse (ad esempio, il responsabile di un’attività ricettiva turistico
alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e
s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016).
Per
tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio
binario.
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