Con
la sentenza n. 140/2019 pubblicata il 29 ottobre, il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento ha precisato che il metodo on/off per la scelta dell'offerta economicamente più
vantaggiosa è legittimo, sebbene non tutte le voci rientranti nell'offerta
tecnica si prestano, in generale, ad essere vagliate con tale metodo (che,
nello specifico, ha comportato l'appiattimento della valutazione sul solo
aspetto economico, trasformando la gara nella scelta del prezzo più basso).
Questo
pronunciamento ha chiarito che non è in discussione la possibilità di
aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo “on/off”. Del resto
l’ANAC nelle Linee Guida n. 2, in materia di “Offerta economicamente più
vantaggiosa” (approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e
aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018), ha chiarito che «Per le forniture e per taluni servizi,
ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva,
è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio
assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e
l’entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato
a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si
attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito
richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente
il requisito richiesto con intensità maggiore».
Tuttavia
nelle predette linee guida è stato specificato altresì che i criteri di
valutazione devono «consentire un
effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta,
scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori,
vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo».
Ciò
è quanto è accaduto nel caso in esame per effetto della combinazione del
previsto metodo di attribuzione dei punteggi “on/off” con la mancata previsione
dell’obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e con la
mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato
dai concorrenti. L’impostazione della lex specialis ha, di fatto, vanificato la
valutazione dell’elemento qualitativo, perché tutti i concorrenti hanno
dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi
offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto (70
punti), con l’effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto
dalla lex specialis in quello del prezzo più basso (perché l’unico elemento
determinante per l’aggiudicazione dell’appalto in contestazione è risultato il
prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase della stipula e/o
dell’esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente
aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara,
così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello
del controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario) che la
legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e
distinti.
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