mercoledì 9 gennaio 2013

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI


L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato un vademecum sulla responsabilità solidale negli appalti, che fornisce – tenendo conto dei recenti interventi normativi - un quadro sintetico della materia, con particolare riferimento agli aspetti retributivi e contributivi.
Per responsabilità solidale negli appalti, di natura contributiva e retributiva, si intende la fattispecie in cui il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con eventuali ulteriori subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Tale istituto si applica esclusivamente al contratto di appalto ex art. 1655 c.c., genuinamente inteso, sia pubblico che privato, al quale è ormai assimilato, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il contratto di subappalto. Quest’ultimo, infatti, pur essendo un subcontratto derivante dal principale contratto di appalto ed essendo previsti per legge limiti e condizioni ben precisi per il suo utilizzo, dal punto di vista strutturale e contrattuale è, a tutti gli effetti, assimilabile all’appalto. Per tale ragione anche l’istituto della responsabilità solidale viene applicato indistintamente anche ai rapporti con i subappaltatori.
L’appalto o, per l’appunto, il subappalto, per essere considerato genuino e, pertanto, lecito e distinguersi dalla somministrazione di manodopera deve presentare la sussistenza, in capo all’appaltatore, o al subappaltatore, di alcuni requisiti imprescindibili che sono: il potere organizzativo e direttivo, l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa.

La responsabilità solidale si ha quando due o più soggetti sono obbligati per una stessa prestazione e, pertanto, il creditore può rivolgersi ad uno dei debitori il cui adempimento libera gli altri debitori.
Ai sensi dell’art. 1292 c.c., infatti, ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione e, in tal caso, l’adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri.
Il debitore che ha pagato l’intero debito, però, può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (cd. azione di regresso).
La responsabilità solidale mira a rafforzare il credito in quanto tale, attribuendo al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori.
Nell’ambito degli appalti, più precisamente, il regime della responsabilità solidale tende a rafforzare la tutela patrimoniale dei lavoratori che risulta essere garantita non solamente dal loro diretto datore di lavoro, ma anche da tutti coloro che rientrano nella struttura produttiva dell’appalto in base ad esigenze puramente organizzative ed economiche.

martedì 8 gennaio 2013

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI


L’art.6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dispone che dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (“BDNCP”), istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
L’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo del Codice prevede che la verifica sia effettuata esclusivamente tramite la BDNCP.
L’articolo 6 bis, comma 3, secondo periodo, del Codice stabilisce che ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice e dal DPR n. 207/2010.
Il citato articolo 6-bis prevede a partire dal 1 gennaio 2013 una nuova procedura di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l’affidamento dei contratti pubblici, senza modificare, allo stato della normativa vigente, le modalità di partecipazione alle gare fondate sulla produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio previste dal DPR 445/2000.
a) individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici;
b) istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
c) stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
Il sistema AVCPASS consente:
1. alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
2. agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo.
Per l’utilizzo del sistema AVCPASS:
1. la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
2. l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
In attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara che:
1. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
2. tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.
Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1° gennaio 2013.
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:
a) stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all’Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza);
b) Responsabile del Procedimento (casella PEC personale);
c) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
d) eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell’operatore economico);
e) Presidente di Commissione e Commissari di gara chiamati ad operare tramite il sistema AVCPASS (casella PEC personale).
Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.
Per operare sul sistema AVCPASS, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS).
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell’operatore economico.
Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.
L’accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.
Il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al sistema AVCPASS a partire dal giorno successivo alla data di conferma della procedura di affidamento, secondo quanto previsto dal sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all’indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento, con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste da AVCPASS.

Norme transitorie
1. Al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali:
a) Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000; in via transitoria, fino al 30 giugno 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
b) Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 30 giugno 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
c) A far data dal 1° luglio 2013 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.
d) Dal 1° ottobre 2013 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
e) A far data dal 1° gennaio 2014 il regime di obbligatorietà è esteso anche agli appalti di cui al comma d).
2. In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.
3. In relazione a quanto previsto all’art. 5, comma 1, e all’art. 6, comma 2, in via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti, l’Autorità provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta agli Enti Certificanti; tali Enti trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti Certificanti conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del Codice.

lunedì 24 dicembre 2012

RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA


Con la Sentenza della Corte di cassazione, la n. 24529 del 20.11.2009, è stato affermato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione.
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Nel caso di specie un automobilista dopo essere sbandato a causa della strada ghiacciata, era uscito di strada a causa della inadeguatezza del “guard rail”, danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall’ente proprietario della strada, convenendo conseguentemente in giudizio quest’ultimo ed invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Per la Cassazione, quindi, l’estensione del bene demaniale non costituisce più il criterio prevalente sulla base del quale dichiarare l’applicabilità o meno dell’art. 2051 c.c.
Nello stesso tempo viene meno la prova a carico del danneggiato dell’insidia, essendo sufficiente che egli provi l’evento danno ed il nesso di causalità con la cosa.
Ai fini della dichiarazione di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., quindi, pare sufficiente che il sinistro sia conseguenza della situazione di pericolo connesso alla struttura della strada, ovvero ad una sua anomalia, ciò indipendentemente dalla prova di un’insidia e a prescindere dalla estensione della strada medesima.
Con la Sentenza n. 1691/2009 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna. Secondo i giudici "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".
"Né può sostenersi - prosegue la Corte - che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.".
La Corte ha poi affermato che "il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti" e che "la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progressi tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato".
Con la sentenza n 5669 del 2010 la Cassazione Civile Sez. III indica i limiti della responsabilità del comune per omessa manutenzione delle strade ed il ruolo della c.d. insidia.
Con riferimento alla problematica inerente la responsabilità del comune per i danni arrecati agli utenti della rete stradale con riferimento all'eventuale omessa manutenzione delle strade che abbia determinato un fatto generatore di danno, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, di recente, abbandonato la tesi prevalente secondo la quale l'estensione del demanio stradale non consentirebbe un suo controllo capillare ed escluderebbe il rapporto di custodia necessario per predicare una responsabilità dell'ente pubblico ex art. 2051 cc. Secondo tale orientamento, ai fini dell'individuazione di una responsabilità dell'ente pubblico era necessario il ricorso al criterio generale dell'art. 2043 cc e, per la conseguente verifica della responsabilità dell'ente proprietario era necessario che il danneggiato provasse che l'omessa manutenzione della strada aveva determinato l'insorgenza di un'insidia o trabocchetto.
Successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1999, si è andato invece affermando un diverso indirizzo interpretativo nella giurisprudenza di legittimità che, pur non offrendo elementi univoci all'interprete, ha, in ogni caso, abbandonato il precedente indirizzo cristallizzato ed astratto alla ricerca di soluzioni variate a seconda del caso concreto.
Si è così affermato che l'estensione del demanio stradale non è di per sè idonea ad escludere la possibilità di custodia da parte del Comune. In tal senso dovrà aversi riguardo alla tipologia, all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della strada per verificare se il comune aveva effettivamente una possibilità di custodia sulla stessa. Altro indirizzo ha affermato che occorre avere riguardo, per le verifica della responsabilità ex art. 2051 cc per omessa manutenzione della strada alla tipologia di vizio del bene, se, cioè, esso sia occasionale ed imprevedibile o strutturale e, perciò solo, prevedibile e controllabile dal custode.
Ove poi non sia predicabile, per l'estensione della rete stradale, per le caratteristiche della strada o per la tipologia del vizio insorto, una responsabilità ex art. 2051 cc, potrà, in ogni caso, essere verificato se il Comune possa essere chiamato a rispondere ex art. 2043 cc ma, al riguardo, la sussistenza di insidia o trabocchetto non dovrà più considerarsi un prerequisito necessario per ottenere la tutela risarcitoria in quanto, piuttosto, sarà un elemento sintomatico idoneo ad escludere la corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 cc.
In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della p.a. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l’esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della p.a. qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (p.a.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.
Con sentenza n. 6065 del 2012 la Cassazione si pronuncia sul ricorso presentato da un motociclista che aveva richiesto (ma non ottenuto in sede di merito) il risarcimento dei danni subiti per essere caduto a terra a causa di una buca presente sul manto stradale.
I giudici rigettano il ricorso affermando il principio secondo cui ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. Diversamente opinando, tale comportamento integrerebbe soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
Infatti le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona: allorché il danneggiato abbia la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo, nella valutazione del nesso eziologico tra cosa e danno va attribuito rilievo causale al suo comportamento colposo visto che il danneggiato avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente motivato la sentenza, ritenendo che l'evento de quo non si sarebbe verificato se, in ottemperanza della apposita segnaletica e nel rispetto del limite di velocità imposto dall'ente A.n.a.s.,, il motociclista si fosse attenuto alle comuni regole di prudenza, alle segnalazioni stradali, certamente visibili in pieno giorno, e avesse tenuto una velocità adeguata alla condizione dei luoghi.
Con specifico riferimento al danno da cattiva manutenzione del manto stradale si è affermato che ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (Cass., 27.9.1999, n. 10703).
La possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del danneggiato che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo.
Dalla fattispecie in esame non emerge alcun elemento dal quale si possa evincere che C.H. non fosse in grado di percepire l'esistenza della buca, qualora avesse mantenuto un'andatura coerente con le caratteristiche del veicolo da lui steso condotto ed avesse prestato una adeguata attenzione alle condizioni del terreno.
Si ha quindi ragione di ritenere che l'evento de quo non si sarebbe verificato se, in ottemperanza della apposita segnaletica e nel rispetto del limite di velocità, C.A. non fosse transitato nella fascia della strada ove era presente la buca.
Nel caso in esame la Corte di merito, con ragionamento immune da vizi logici o giuridici e con adeguata motivazione ha escluso un comportamento colposo dell'ente A.n.a.s., pur in presenza delle buche, in quanto lo stesso ente si era attivato nel segnalarle con apposito cartellone, oltre ad imporre il limite di velocità di km 30/h.
Colposo invece è stato il comportamento del motociclista che non si è attenuto alle comuni regole di prudenza, alle segnalazioni stradali, certamente visibili in pieno giorno, e non ha tenuto una velocità adeguata alla condizione dei luoghi.

In tema di danno da cattiva manutenzione del manto stradale ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A.

DANNI CAGIONATI DA CANTIERI STRADALI


La responsabilità per i danni cagionati durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade pubbliche (c.d. cantieri stradali), è inquadrabile nell'alveo normativo di cui all'art. 2050 c.c. che disciplina la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Infatti, nei confronti di chi esegue lavori sulla pubblica strada, opera la presunzione di cui all'art. 2050 c.c., in quanto i lavori sono essi stessi fonte di pericolo per gli utenti; sicché, in tale tipo di azione, mentre al danneggiato compete l'esclusivo compito di provare il verificarsi del fatto storico posto alla base della sua pretesa, grava, invece, su chi ha eseguito i lavori, l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi o, comunque, di aver rispettato tutte quelle cautele prescritte dalla legge.Tribunale di Palermo, Sezione 3 Civile, Sentenza 8 aprile 2011, n. 1698

SINISTRO STRADALE


Con la sentenza n. 2562/2012, la Corte di Cassazione si esprime in merito all’applicazione estensiva dell’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni da insidie stradali. Per le loro caratteristiche (estensione, collocazione ed utilizzo generalizzato) risulta problematico il riconoscimento, in capo al gestore, della possibilità di esercitare concretamente quel controllo che rappresenta il presupposto essenziale affinchè si possa individuare un rapporto di custodia e, di conseguenza, possa prevedersi l’applicazione dell’art. 2051 c.c.
La Suprema Corte ha già avuto modo di affrontare la questione (Cass. 21508/2011) e, in tale circostanza ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. anche al gestore delle strade statali nel caso in cui quest’ultimo sia in grado di conoscere la presenza delle insidie e, di conseguenza, possa attuare un potere di controllo su di esse.
La sentenza in esame rappresenta una nuova evoluzione del dibattito finalizzato all’applicazione della disciplina prevista dall’art. 2051 c.c. anche al gestore della strada pubblica, in virtù della volontà di equiparare beni pubblici e beni privati sotto il profilo del risarcimento del danno da cosa in custodia. La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione trae spunto da un sinistro avvenuto nel gennaio 2003 nel quale il conducente dell’auto, a causa delle condizioni del manto stradale, perse il controllo della propria vettura, sfondando il guard-rail e perdendo la vita. La moglie, il figlio e il datore di lavoro della vittima citarono in giudizio l’A.N.A.S. in quanto ente addetto alla gestione e al controllo della strada incriminata, affinchè, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi dell’art. 2043 c.c., fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla morte dell’automobilista. A seguito di un iter processuale molto altalenante, l’A.N.A.S. ricorse in Cassazione contro la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Torino che, nell’agosto 2009, condannò la stessa al pagamento di € 88.187,20 per ciascuno dei congiunti.
La Suprema Corte ha stabilito che, in generale, qualora si verifichi un evento dannoso l’ente che gestisce la strada deve ritenersi custode in quanto esercita un potere di fatto sulla medesima. Nel caso di specie la causa dell’incidente era da imputare alla presenza di ghiaccio sulla carreggiata e l’A.N.A.S., pur essendosi attivata per eliminare la pericolosità del fondo stradale ghiacciato, non era riuscita a risolvere il problema. Tale intervento del gestore della strada riveste una duplice rilevanza in quanto, da un lato, fonda il motivo dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. al caso di specie e, dall’altro, costituisce il motivo per cui la stessa debba essere ritenuta responsabile. L’A.N.A.S. ha fornito la prova del proprio intervento ma non di avere fatto tutto il possibile per ovviare al problema legato alla pericolosità del fondo stradale, dunque non ha provato che l’evento dannoso fosse riconducibile al caso fortuito. Cass. 2562 del 2012.doc

sabato 22 dicembre 2012

GUARD RAIL PERICOLOSO


La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 21 gennaio 2011,n. 6537 ha accolto il ricorso dei familiari di un automobilista rimasto ucciso in un incidente stradale dopo essere andato a sbattere contro un guard rail, la cui lamiera era penetrata all’interno dell’abitacolo e aveva trapassato l’uomo.
Per principio generale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
Tale è la situazione in cui si trova l'ente proprietario della strada, in caso di strade aperte al traffico, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, potendosi liberare da responsabilità per l’evento lesivo arrecato al fruitore della strada solo dimostrando di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
Secondo il giudice “l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”.
Secondo l’orientamento tradizionale, sostenuto in passato dalla giurisprudenza, l’art. 2051 c.c. risultava applicabile anche alla Pubblica Amministrazione solo se il bene demaniale, per le sue ridotte dimensioni, permetteva un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte dell’amministrazione medesima, in guisa da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
L’impostazione più recente, fatta propria anche nella presente sentenza, ha superato l’interpretazione testé accennata, rilevando come la normativa in tema di responsabilità da cose in custodia in capo all’ente pubblico non possa escludersi nell’ipotesi di anomalia della strada o degli strumenti posti a protezione su questa installati.
Nel caso di specie, i giudici territoriali hanno errato ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla Pubblica Amministrazione, in quanto trattavasi di danno inerente ad una anomalia di un sistema di protezione della strada nei confronti del quale la medesima era in grado di esercitare il proprio potere di sorveglianza e custodia, essendo edotta, fra l’altro, in ordine alle possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto a conoscenza della tipologia di protezione installata e delle modalità di installazione della stessa.

AUTOSTRADE, GHIACCIO, RESPONSABILITÀ


Per le autostrade è applicabile la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere:
- le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, dove l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode;
- da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio, dove dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
1) In materia di mancata custodia di una pubblica via da parte dell’ente locale, si veda Cassazione civile , sez. III, sentenza 18.11.2010 n° 23277.
(2) Relativamente alla custodia e trabocchetto, si veda Cassazione civile , sez. III, sentenza 06.10.2010 n° 20757.
(3) In tema di custodia e tombino, si veda Cassazione civile , sez. III, sentenza 06.07.2010 n° 15884.
(4) Si veda il focus Obbligo di custodia della strada e responsabilità del Comune.

FRANAMENTI SU STRADA


Con la sentenza 23 ottobre 2012, n. 1774 il Tribunale di Reggio Emilia interviene sul tema delle responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalle cose in custodia, riepilogando lo stato dell’arte giurisprudenziale sul tema. Nel caso specifico, l’attore aveva citato in giudizio l’ANAS – in qualità di proprietaria e custode della strada – chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., per l’incidente occorsogli con la propria auto, uscita di strada a seguito dell’improvvisa completa ostruzione della carreggiata per la presenza di terra, fango, sassi, foglie ed arbusti in genere, per giunta in un tratto curvilineo e non illuminato della strada statale.
L’ANAS resiste in giudizio sul presupposto dell’inapplicabilità dell’art. 2051 cod. civ. e della mancanza di colpa idonea a fondare la responsabilità ex art. 2043 cod. civ., dovendosi al contrario ritenere responsabile del fatto il proprietario del terreno, adiacente alla strada, dal quale si erano verificati i franamenti .
Il giudice affronta il tema partendo dalla trattazione della tematica del tipo e dell’ambito della disciplina applicabile in caso di incidente avvenuto su strada pubblica nonché dalla possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell’ente che della stessa e delle relative pertinenze è proprietario o custode. In giurisprudenza, nel corso degli ultimi anni, si è prodotto un ripensamento dalla posizione tradizionale della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 cod. civ. nel solo caso della teorica insidia-trabocchetto, all’affermazione della responsabilità custodiale ex art. 2051 cod. civ. Infatti, secondo il Giudice, la non ritenuta applicabilità di tale norma alla Pubblica Amministrazione ha rappresentato un ingiustificato privilegio,e di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati a seguito dell’utilizzo di strade pubbliche. Al contrario, l’applicazione dell’art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell’ordinamento giuridico e al sentire sociale.
Il Tribunale ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un’ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode . Non rileva allora – si legge nella sentenza - la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, d’altro canto, tipicamente quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. In buona sostanza, questa tipologia di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità.
E’ di tutta evidenza che, fondandosi la responsabilità non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa,il profilo del comportamento del custode rimane estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 c.c., mentre il suo fondamento è costituito dal rischio da custodia che grava su colui che ha in custodia una cosa, per i danni dalla cosa stessa causati che non dipendano da caso fortuito. In altre parole, per il Tribunale territoriale, ai fini dell’applicazione della norma, , è sufficiente che il danno sia cagionato alla cosa, non necessariamente dal custode, e che vi sia una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa che ha prodotto il danno.
Unica clausola di salvezza per il custode – nella fattispecie per la P.A. – è l’ipotesi in cui vi sia l’oggettiva impossibilità di esercitare il necessario potere di controllare la cosa, in modo da poter modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non è possibile configurare la custodia, e quindi non vi può essere responsabilità dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2051 c.c. Nel caso in cui tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della P.A., proprietaria del bene demaniale, a norma dell’art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia, cioè la controllabilità della cosa, residuando solo, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.
Indici sintomatici dell’impossibilità del controllo del bene demaniale, sono, tra gli altri, la notevole estensione e l’uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti, pur non potendo tali elementi attestare in modo automatico l’impossibilità di custodia, ma dovendo formare oggetto di valutazione del giudice di volta in volta. Del pari, risultano elementi sintomatici della possibilità di custodia del bene il posizionamento della strada nel perimetro urbano, o la sua qualificazione di autostrada, caratterizzata dalla possibilità di percorrenza veloce in condizioni di sicurezza.
Il Giudice, infine, ipotizza anche il caso in cui non sia applicabile l’art. 2051 cod. civ., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene demaniale: in questo caso l’ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 c.c. Pertanto, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene demaniale della strada, fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade invece l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali ad esempio la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
Tanto nel caso di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso di bene demaniale, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, può escludere la responsabilità dell’amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendo integrare altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha quindi ritenuto che la parte attrice abbia dato prova dell’esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato a terzi. Alla luce di ciò, spettava all’ANAS, per disattendere la domanda e resistere ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, provare l’esistenza del caso fortuito. Ciò che non si è verificato, accertandosi al contrario un rilevante grado di colpa in capo alla convenuta la quale, pur se avvertita due ore prima del sinistro da un automobilista della pericolosa ostruzione della carreggiata, non era ancora intervenuta al momento dei fatti di causa ed ha provveduto solo il giorno dopo a liberare la strada per di più del tutto priva di illuminazione e quindi massimamente pericola nell’orario notturno in cui si è verificato il fatto. Da qui la condanna della società al pagamento del risarcimento dei danni, rivalutazione ed interessi legali oltre alle spese di lite.

domenica 16 dicembre 2012

RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DEI LAVORI


La Corte di Cassazione - Penale Sez. IV – con la Sentenza n. 17634 del 24 aprile 2009 focalizza le responsabilità della figura del responsabile dei lavori così come definita nel Titolo IV Capo I del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativo alla sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili e si inserisce nel discorso della automaticità o meno della nomina di tale figura da parte del committente sulla quale tanto si discute a seguito della lettura del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo.
In capo alla suddetta figura si concretizza, secondo la Corte di Cassazione, una posizione di garanzia che gli impone, nella esecuzione di quei lavori dei quali egli è appunto il responsabile dei lavori, di attivarsi per predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza previsti dalle disposizioni di legge. Il fatto poi che nel cantiere si riscontra la presenza di un coordinatore in fase di progettazione e di un coordinatore in fase di esecuzione dei lavori non fanno affatto venir meno tale posizione di garanzia trattandosi di posizioni autonome ed indipendenti.
L’infortunio sul lavoro di cui si occupa la sentenza in esame è quello accaduto ad un lavoratore il quale, mentre alle dipendente di una società era intento su di una impalcatura a montare degli infissi in uno stabile, è caduto nel vuoto da un'altezza di due o tre metri decedendo per le lesioni riportate (trauma cranio - encefalico da precipitazione). Il Tribunale dapprima e la Corte di Appello successivamente hanno condannato per omicidio colposo, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, sia il responsabile dei lavori nominato dal committente ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 che il montatore del ponteggio ed il dirigente nonché responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta alle dipendenze della quale lavorava l’infortunato.
I giudici nel ricostruire la dinamica dell’accaduto avevano accertato che il ponteggio utilizzato dal lavoratore, così come montato non consentiva all’operaio, impegnato a fissare un telaio metallico mediante un avvitatore elettrico, di lavorare frontalmente rispetto al punto nel quale doveva operare per cui lo stesso è stato costretto a portarsi quasi totalmente all’esterno del ponteggio, oltretutto in posizione abbassata, e quindi in precario equilibrio. Essendosi quindi sporto quasi totalmente con il corpo dal ponteggio su cui si trovava e non essendo questo munito di una tavola fermapiedi, che avrebbe ridotto la luce tra il corrente intermedio ed il piano di calpestio, il lavoratore ha perso l'equilibrio ed è precipitato L'operazione avrebbe dovuto compiersi servendosi di una piattaforma autosollevante che avrebbe consentito di svolgere il lavoro in posizione frontale ed è stato accertato, altresì, che l’infortunato non indossava dispositivi di protezione individuale (cintura di sicurezza e casco) perché non gli erano stati mai consegnati.
I tre imputati sopraindicati erano stati riconosciuti responsabili dell’accaduto in quanto il responsabile dei lavori per conto della committente non aveva compiuto alcuna valutazione o verifica delle capacità tecnico - professionali delle ditte che operavano nel cantiere ed aveva accettato il piano di sicurezza e di coordinamento risultato carente in violazione dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996, il montatore del ponteggio è stato ritenuto responsabile per averlo realizzato in violazione delle disposizioni di legge e privo dei requisiti di sicurezza richiesti ed il dirigente e RSPP della società per aver fornito ai lavoratori una attrezzatura non adeguata oltre a non aver controllato che i dipendenti si trovassero ad operare in cantiere e in condizioni di sicurezza.
Avverso la sentenza del Tribunale, poi confermata integralmente dalla Corte di Appello, i tre imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo ognuno diverse motivazioni. Il responsabile dei lavori, in particolare, ha sostenuto che, non possedendo i requisiti e le capacità tecniche di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 494/1996, aveva provveduto a designare sia il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che quello in fase di esecuzione nelle persone di due architetti e quindi in persone dotate di capacità tecnica e di idoneità a svolgere i compiti assegnati per cui su di esso non gravava un obbligo giuridico di impedimento dei reati (articolo 40 c.p.). Il responsabile dei lavori ha sostenuto altresì che egli all'epoca dei fatti svolgeva l'attività di agricoltore alle dipendenze del committente e che, non disponendo di alcuna specifica capacità tecnica, si è appunto rivolto a ditte e professionisti che apparivano garantirgli il rispetto della normativa vigente.
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi fatti dai tre imputati ed in merito alla posizione del responsabile dei lavori, in particolare, ha tenuto a precisare che “essendo egli responsabile dei lavori, in capo a lui si concretizzava una posizione di garanzia che gli imponeva di attivarsi per predisporre e far osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge, nella esecuzione di quei lavori dei quali egli era, appunto, responsabile”. “La circostanza che vi fossero anche un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” ha proseguito la Sez. IV "e un coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione non comportava affatto il venir meno di tale posizione di garanzia: trattasi, invero, di posizioni autonome ed indipendenti, che tra loro concorrono e, quindi, non si escludono”.
In merito, infine alla considerazione che il responsabile dei lavori all'epoca dei fatti svolgeva l'attività di agricoltore e che non disponeva di alcuna specifica capacità tecnica la suprema Corte ha concluso affermando che questa condizione “non lo esime affatto da responsabilità sotto il profilo soggettivo ma semmai rende più apprezzabili i profili di colpa, essendo evidente che la sua addotta mancanza assoluta di competenze al riguardo gli avrebbe dovuto imporre di astenersi da un compito che quelle competenze richiedeva,”.

IL RESPONSABILE DEI LAVORI


Il Titolo IV del Testo unico per la sicurezza sul lavoro definisce il responsabile della sicurezza dei lavori quale “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento."
È quindi, una figura predominante nel cantiere edile, fondamentale e al sommo vertice, la punta, delle persone giuridiche aventi responsabilità sull’opera, sulla sua sicurezza e sulla sicurezza dei lavoratori. Il decreto citato dalla definizione del Testo unico, quello del 12 aprile 2006 n.163 è in riferimento agli appalti pubblici, ai lavori pubblici. 
Il ruolo del responsabile dei lavori e quello del committente sono sovrapposti equivalenti e coincidenti. Se nominato il responsabile si sostituisce in toto al committente, viceversa se provvede a nomina, il committente viene sgravato da ogni responsabilità.
Il responsabile dei lavori ha come priorità innanzitutto quelle della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 
Ha poi in prima battuta, secondo l’articolo 90, il dovere di verificare le misure generali di tutela previste dall’articolo 15 del D.lgs 81/08, in due momenti in particolare:
“a) Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro”.
A suo carico la presa visione e il controllo del PSC e del fascicolo dell’opera redatti dal coordinatore per la progettazione .
Una volta nominati i coordinatori, deve comunicarne i nominativi alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi e vigilare anche affinché questi nominativi siano resi visibili e inseriti nella cartellonistica che illustra e introduce fisicamente al cantiere.
Deve ovviamente verificare egli stesso la regolarità contributiva e previdenziale delle imprese affidatarie, a partire dal DURC fino ad arrivare alle dichiarazioni a INPS e INAIL. In particolare:
“a) Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (Lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori ndr), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII (Idoneità tecnico professionale);
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)”.
Il responsabile prima dell’inizio dei lavori deve far pervenire alla ASL locale e alla direzione provinciale del lavoro del territorio un documento essenziale: la notifica preliminare.
Documento che deve contenere indicazioni riguardanti:
“1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell’opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori”.
Notifica che deve integrare con comunicazioni riguardanti cantieri in cui si trovino contemporaneamente più imprese e della quale copia deve essere affissa in cantiere e sempre consultabile.
Infine, il responsabile dei lavoro ha l’obbligo di essere riferimento dei datori di lavoro presenti in cantiere e a essi trasmette tutti la documentazione necessaria compresi i piani elaborati dai coordinatori.
Importante: la nomina dei coordinatori non esime il responsabile dei lavori da alcuna responsabilità. È lui e sempre lui il primo responsabile della sicurezza, dell’efficienza e della regolarità del cantiere.