lunedì 24 dicembre 2012

DANNI CAGIONATI DA CANTIERI STRADALI


La responsabilità per i danni cagionati durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade pubbliche (c.d. cantieri stradali), è inquadrabile nell'alveo normativo di cui all'art. 2050 c.c. che disciplina la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Infatti, nei confronti di chi esegue lavori sulla pubblica strada, opera la presunzione di cui all'art. 2050 c.c., in quanto i lavori sono essi stessi fonte di pericolo per gli utenti; sicché, in tale tipo di azione, mentre al danneggiato compete l'esclusivo compito di provare il verificarsi del fatto storico posto alla base della sua pretesa, grava, invece, su chi ha eseguito i lavori, l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi o, comunque, di aver rispettato tutte quelle cautele prescritte dalla legge.Tribunale di Palermo, Sezione 3 Civile, Sentenza 8 aprile 2011, n. 1698

Nessun commento: