La
responsabilità per i danni cagionati durante l'esecuzione dei lavori di
manutenzione delle strade pubbliche (c.d. cantieri stradali), è inquadrabile
nell'alveo normativo di cui all'art. 2050 c.c. che disciplina la responsabilità
per l'esercizio di attività pericolose. Infatti, nei confronti di chi esegue
lavori sulla pubblica strada, opera la presunzione di cui all'art. 2050 c.c.,
in quanto i lavori sono essi stessi fonte di pericolo per gli utenti; sicché,
in tale tipo di azione, mentre al danneggiato compete l'esclusivo compito di
provare il verificarsi del fatto storico posto alla base della sua pretesa,
grava, invece, su chi ha eseguito i lavori, l'onere di provare di avere
adottato tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi o, comunque, di aver rispettato
tutte quelle cautele prescritte dalla legge.Tribunale di
Palermo, Sezione 3 Civile, Sentenza 8 aprile 2011, n. 1698
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