lunedì 24 dicembre 2012

RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA


Con la Sentenza della Corte di cassazione, la n. 24529 del 20.11.2009, è stato affermato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione.
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Nel caso di specie un automobilista dopo essere sbandato a causa della strada ghiacciata, era uscito di strada a causa della inadeguatezza del “guard rail”, danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall’ente proprietario della strada, convenendo conseguentemente in giudizio quest’ultimo ed invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Per la Cassazione, quindi, l’estensione del bene demaniale non costituisce più il criterio prevalente sulla base del quale dichiarare l’applicabilità o meno dell’art. 2051 c.c.
Nello stesso tempo viene meno la prova a carico del danneggiato dell’insidia, essendo sufficiente che egli provi l’evento danno ed il nesso di causalità con la cosa.
Ai fini della dichiarazione di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., quindi, pare sufficiente che il sinistro sia conseguenza della situazione di pericolo connesso alla struttura della strada, ovvero ad una sua anomalia, ciò indipendentemente dalla prova di un’insidia e a prescindere dalla estensione della strada medesima.
Con la Sentenza n. 1691/2009 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna. Secondo i giudici "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".
"Né può sostenersi - prosegue la Corte - che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.".
La Corte ha poi affermato che "il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti" e che "la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progressi tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato".
Con la sentenza n 5669 del 2010 la Cassazione Civile Sez. III indica i limiti della responsabilità del comune per omessa manutenzione delle strade ed il ruolo della c.d. insidia.
Con riferimento alla problematica inerente la responsabilità del comune per i danni arrecati agli utenti della rete stradale con riferimento all'eventuale omessa manutenzione delle strade che abbia determinato un fatto generatore di danno, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, di recente, abbandonato la tesi prevalente secondo la quale l'estensione del demanio stradale non consentirebbe un suo controllo capillare ed escluderebbe il rapporto di custodia necessario per predicare una responsabilità dell'ente pubblico ex art. 2051 cc. Secondo tale orientamento, ai fini dell'individuazione di una responsabilità dell'ente pubblico era necessario il ricorso al criterio generale dell'art. 2043 cc e, per la conseguente verifica della responsabilità dell'ente proprietario era necessario che il danneggiato provasse che l'omessa manutenzione della strada aveva determinato l'insorgenza di un'insidia o trabocchetto.
Successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1999, si è andato invece affermando un diverso indirizzo interpretativo nella giurisprudenza di legittimità che, pur non offrendo elementi univoci all'interprete, ha, in ogni caso, abbandonato il precedente indirizzo cristallizzato ed astratto alla ricerca di soluzioni variate a seconda del caso concreto.
Si è così affermato che l'estensione del demanio stradale non è di per sè idonea ad escludere la possibilità di custodia da parte del Comune. In tal senso dovrà aversi riguardo alla tipologia, all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della strada per verificare se il comune aveva effettivamente una possibilità di custodia sulla stessa. Altro indirizzo ha affermato che occorre avere riguardo, per le verifica della responsabilità ex art. 2051 cc per omessa manutenzione della strada alla tipologia di vizio del bene, se, cioè, esso sia occasionale ed imprevedibile o strutturale e, perciò solo, prevedibile e controllabile dal custode.
Ove poi non sia predicabile, per l'estensione della rete stradale, per le caratteristiche della strada o per la tipologia del vizio insorto, una responsabilità ex art. 2051 cc, potrà, in ogni caso, essere verificato se il Comune possa essere chiamato a rispondere ex art. 2043 cc ma, al riguardo, la sussistenza di insidia o trabocchetto non dovrà più considerarsi un prerequisito necessario per ottenere la tutela risarcitoria in quanto, piuttosto, sarà un elemento sintomatico idoneo ad escludere la corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 cc.
In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della p.a. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l’esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della p.a. qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (p.a.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.
Con sentenza n. 6065 del 2012 la Cassazione si pronuncia sul ricorso presentato da un motociclista che aveva richiesto (ma non ottenuto in sede di merito) il risarcimento dei danni subiti per essere caduto a terra a causa di una buca presente sul manto stradale.
I giudici rigettano il ricorso affermando il principio secondo cui ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. Diversamente opinando, tale comportamento integrerebbe soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
Infatti le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona: allorché il danneggiato abbia la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo, nella valutazione del nesso eziologico tra cosa e danno va attribuito rilievo causale al suo comportamento colposo visto che il danneggiato avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente motivato la sentenza, ritenendo che l'evento de quo non si sarebbe verificato se, in ottemperanza della apposita segnaletica e nel rispetto del limite di velocità imposto dall'ente A.n.a.s.,, il motociclista si fosse attenuto alle comuni regole di prudenza, alle segnalazioni stradali, certamente visibili in pieno giorno, e avesse tenuto una velocità adeguata alla condizione dei luoghi.
Con specifico riferimento al danno da cattiva manutenzione del manto stradale si è affermato che ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (Cass., 27.9.1999, n. 10703).
La possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del danneggiato che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo.
Dalla fattispecie in esame non emerge alcun elemento dal quale si possa evincere che C.H. non fosse in grado di percepire l'esistenza della buca, qualora avesse mantenuto un'andatura coerente con le caratteristiche del veicolo da lui steso condotto ed avesse prestato una adeguata attenzione alle condizioni del terreno.
Si ha quindi ragione di ritenere che l'evento de quo non si sarebbe verificato se, in ottemperanza della apposita segnaletica e nel rispetto del limite di velocità, C.A. non fosse transitato nella fascia della strada ove era presente la buca.
Nel caso in esame la Corte di merito, con ragionamento immune da vizi logici o giuridici e con adeguata motivazione ha escluso un comportamento colposo dell'ente A.n.a.s., pur in presenza delle buche, in quanto lo stesso ente si era attivato nel segnalarle con apposito cartellone, oltre ad imporre il limite di velocità di km 30/h.
Colposo invece è stato il comportamento del motociclista che non si è attenuto alle comuni regole di prudenza, alle segnalazioni stradali, certamente visibili in pieno giorno, e non ha tenuto una velocità adeguata alla condizione dei luoghi.

In tema di danno da cattiva manutenzione del manto stradale ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A.

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