L'Ance
(Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato un vademecum sulla responsabilità solidale negli appalti, che fornisce – tenendo conto dei recenti
interventi normativi - un quadro sintetico della materia, con particolare
riferimento agli aspetti retributivi e contributivi.
Per
responsabilità solidale negli appalti, di natura contributiva e retributiva, si
intende la fattispecie in cui il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con eventuali ulteriori
subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi
(comprese le quote di Tfr), i contributi previdenziali e i premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Tale
istituto si applica esclusivamente al contratto di appalto ex art. 1655 c.c.,
genuinamente inteso, sia pubblico che privato, al quale è ormai assimilato, per
pacifico orientamento giurisprudenziale, il contratto di subappalto.
Quest’ultimo, infatti, pur essendo un subcontratto derivante dal principale
contratto di appalto ed essendo previsti per legge limiti e condizioni ben
precisi per il suo utilizzo, dal punto di vista strutturale e contrattuale è, a
tutti gli effetti, assimilabile all’appalto. Per tale ragione anche l’istituto
della responsabilità solidale viene applicato indistintamente anche ai rapporti
con i subappaltatori.
L’appalto
o, per l’appunto, il subappalto, per essere considerato genuino e, pertanto,
lecito e distinguersi dalla somministrazione di manodopera deve presentare la
sussistenza, in capo all’appaltatore, o al subappaltatore, di alcuni requisiti
imprescindibili che sono: il potere organizzativo e direttivo, l’organizzazione
dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa.
La
responsabilità solidale si ha quando due o più soggetti sono obbligati per una
stessa prestazione e, pertanto, il creditore può rivolgersi ad uno dei debitori
il cui adempimento libera gli altri debitori.
Ai
sensi dell’art. 1292 c.c., infatti, ciascun debitore può essere costretto
all’adempimento per la totalità della prestazione e, in tal caso, l’adempimento
da parte di un coobbligato libera tutti gli altri.
Il
debitore che ha pagato l’intero debito, però, può rivalersi verso gli altri,
ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (cd. azione di
regresso).
La
responsabilità solidale mira a rafforzare il credito in quanto tale,
attribuendo al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione
ad uno qualunque dei debitori.
Nell’ambito
degli appalti, più precisamente, il regime della responsabilità solidale tende
a rafforzare la tutela patrimoniale dei lavoratori che risulta essere garantita
non solamente dal loro diretto datore di lavoro, ma anche da tutti coloro che
rientrano nella struttura produttiva dell’appalto in base ad esigenze puramente
organizzative ed economiche.
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