Con la sentenza n. 2562/2012, la Corte di Cassazione si
esprime in merito all’applicazione estensiva dell’art. 2051 c.c. in tema di
responsabilità della pubblica amministrazione per i danni da insidie stradali.
Per le loro caratteristiche (estensione, collocazione ed utilizzo
generalizzato) risulta problematico il riconoscimento, in capo al gestore,
della possibilità di esercitare concretamente quel controllo che rappresenta
il presupposto essenziale affinchè si possa individuare un rapporto di
custodia e, di conseguenza, possa prevedersi l’applicazione dell’art. 2051
c.c.
La Suprema Corte ha già avuto modo di affrontare la
questione (Cass. 21508/2011) e, in tale circostanza ha riconosciuto
l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. anche al gestore delle strade statali nel
caso in cui quest’ultimo sia in grado di conoscere la presenza delle insidie
e, di conseguenza, possa attuare un potere di controllo su di esse.
La sentenza in esame rappresenta una nuova evoluzione
del dibattito finalizzato all’applicazione della disciplina prevista
dall’art. 2051 c.c. anche al gestore della strada pubblica, in virtù della
volontà di equiparare beni pubblici e beni privati sotto il profilo del
risarcimento del danno da cosa in custodia. La fattispecie esaminata dalla
Corte di Cassazione trae spunto da un sinistro avvenuto nel gennaio 2003 nel
quale il conducente dell’auto, a causa delle condizioni del manto stradale,
perse il controllo della propria vettura, sfondando il guard-rail e perdendo
la vita. La moglie, il figlio e il datore di lavoro della vittima citarono in
giudizio l’A.N.A.S. in quanto ente addetto alla gestione e al controllo della
strada incriminata, affinchè, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o in subordine ai
sensi dell’art. 2043 c.c., fosse condannata al risarcimento dei danni
conseguenti alla morte dell’automobilista. A seguito di un iter processuale
molto altalenante, l’A.N.A.S. ricorse in Cassazione contro la condanna
inflitta dalla Corte d’Appello di Torino che, nell’agosto 2009, condannò la stessa
al pagamento di € 88.187,20 per ciascuno dei congiunti.
La Suprema Corte ha stabilito che, in generale, qualora
si verifichi un evento dannoso l’ente che gestisce la strada deve ritenersi
custode in quanto esercita un potere di fatto sulla medesima. Nel caso di
specie la causa dell’incidente era da imputare alla presenza di ghiaccio
sulla carreggiata e l’A.N.A.S., pur essendosi attivata per eliminare la
pericolosità del fondo stradale ghiacciato, non era riuscita a risolvere il
problema. Tale intervento del gestore della strada riveste una duplice
rilevanza in quanto, da un lato, fonda il motivo dell’applicabilità dell’art.
2051 c.c. al caso di specie e, dall’altro, costituisce il motivo per cui la
stessa debba essere ritenuta responsabile. L’A.N.A.S. ha fornito la prova del
proprio intervento ma non di avere fatto tutto il possibile per ovviare al
problema legato alla pericolosità del fondo stradale, dunque non ha provato
che l’evento dannoso fosse riconducibile al caso fortuito. Cass.
2562 del 2012.doc
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Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
lunedì 24 dicembre 2012
SINISTRO STRADALE
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