L’art.6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dispone che dal
1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (“BDNCP”), istituita presso
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
L’articolo
6-bis, comma 3, primo periodo del Codice prevede che la verifica sia effettuata
esclusivamente tramite la BDNCP.
L’articolo
6 bis, comma 3, secondo periodo, del Codice stabilisce che ove la disciplina di
gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o
tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella
BDNCP, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione delle
disposizioni previste dal Codice e dal DPR n. 207/2010.
Il
citato articolo 6-bis prevede a partire dal 1 gennaio 2013 una nuova procedura
di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari
per l’affidamento dei contratti pubblici, senza modificare, allo stato della
normativa vigente, le modalità di partecipazione alle gare fondate sulla
produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
previste dal DPR 445/2000.
a)
individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle
offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli
operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici;
b)
istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP,
denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
c)
stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e
la consultazione dei predetti dati.
Il
sistema AVCPASS consente:
1.
alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le
cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti
pubblici;
2.
agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a
sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art.
6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti
per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il
periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore
medesimo.
Per
l’utilizzo del sistema AVCPASS:
1.
la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema
SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il
Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla
verifica dei requisiti;
2.
l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a
sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il
sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore
economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente
in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere
alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti
aggiudicatori.
In
attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori indicano
nei documenti di gara che:
1.
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo
6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis;
2.
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute.
Il
sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate
dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema
SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in
forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista
dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema
SIMOG.
Il
sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG
è richiesto a partire dal 1° gennaio 2013.
Coerentemente
con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte
nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è
necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:
a)
stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all’Area Organizzativa
Omogenea di Protocollo di appartenenza);
b)
Responsabile del Procedimento (casella PEC personale);
c)
almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico
(casella PEC personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore
economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC
personale;
d)
eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato
e casella PEC dell’operatore economico);
e)
Presidente di Commissione e Commissari di gara chiamati ad operare tramite il
sistema AVCPASS (casella PEC personale).
Coerentemente
con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice
dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori
economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2,
lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di
firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori.
Per
operare sul sistema AVCPASS, occorre registrarsi al servizio secondo le
modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS).
Ai
fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS, i dati richiesti dal sistema SIMOG
per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di
partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell’operatore
economico.
Le
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell'ambito di ogni
procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica
dei requisiti.
L’accesso
al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del
Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come
dichiarato sul sistema SIMOG.
Il
Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati
alla verifica dei requisiti al sistema AVCPASS a partire dal giorno
successivo alla data di conferma della procedura di affidamento, secondo quanto
previsto dal sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio,
riceveranno un messaggio via PEC, all’indirizzo indicato dal Responsabile del
Procedimento, con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione
delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla
verifica sono comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le
apposite funzionalità previste da AVCPASS.
Norme
transitorie
1.
Al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti
aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei
requisiti, l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali:
a)
Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore
ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000; in via
transitoria, fino al 30 giugno 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori
per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti
degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
b)
Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o
superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso
procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di
acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi
ai settori speciali; in via transitoria, fino al 30 giugno 2013, le stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare
il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti
modalità.
c)
A far data dal 1° luglio 2013 gli appalti di importo a base d’asta pari o
superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di
obbligatorietà.
d)
Dal 1° ottobre 2013 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a
€ 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi
telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato
elettronico, nonché per i settori speciali; in via transitoria, fino al 31
dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti
possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori
economici secondo le previgenti modalità.
e)
A far data dal 1° gennaio 2014 il regime di obbligatorietà è esteso anche agli
appalti di cui al comma d).
2.
In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati
all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel
sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli
operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla
suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto
cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il
nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli
operatori economici.
3.
In relazione a quanto previsto all’art. 5, comma 1, e all’art. 6, comma 2, in
via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione
della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti, l’Autorità provvede comunque
ad inoltrare una apposita richiesta agli Enti Certificanti; tali Enti
trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti
Certificanti conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre
esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del
Codice.
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