domenica 16 dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEI LAVORI


Il Titolo IV del Testo unico per la sicurezza sul lavoro definisce il responsabile della sicurezza dei lavori quale “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento."
È quindi, una figura predominante nel cantiere edile, fondamentale e al sommo vertice, la punta, delle persone giuridiche aventi responsabilità sull’opera, sulla sua sicurezza e sulla sicurezza dei lavoratori. Il decreto citato dalla definizione del Testo unico, quello del 12 aprile 2006 n.163 è in riferimento agli appalti pubblici, ai lavori pubblici. 
Il ruolo del responsabile dei lavori e quello del committente sono sovrapposti equivalenti e coincidenti. Se nominato il responsabile si sostituisce in toto al committente, viceversa se provvede a nomina, il committente viene sgravato da ogni responsabilità.
Il responsabile dei lavori ha come priorità innanzitutto quelle della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 
Ha poi in prima battuta, secondo l’articolo 90, il dovere di verificare le misure generali di tutela previste dall’articolo 15 del D.lgs 81/08, in due momenti in particolare:
“a) Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro”.
A suo carico la presa visione e il controllo del PSC e del fascicolo dell’opera redatti dal coordinatore per la progettazione .
Una volta nominati i coordinatori, deve comunicarne i nominativi alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi e vigilare anche affinché questi nominativi siano resi visibili e inseriti nella cartellonistica che illustra e introduce fisicamente al cantiere.
Deve ovviamente verificare egli stesso la regolarità contributiva e previdenziale delle imprese affidatarie, a partire dal DURC fino ad arrivare alle dichiarazioni a INPS e INAIL. In particolare:
“a) Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (Lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori ndr), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII (Idoneità tecnico professionale);
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)”.
Il responsabile prima dell’inizio dei lavori deve far pervenire alla ASL locale e alla direzione provinciale del lavoro del territorio un documento essenziale: la notifica preliminare.
Documento che deve contenere indicazioni riguardanti:
“1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell’opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori”.
Notifica che deve integrare con comunicazioni riguardanti cantieri in cui si trovino contemporaneamente più imprese e della quale copia deve essere affissa in cantiere e sempre consultabile.
Infine, il responsabile dei lavoro ha l’obbligo di essere riferimento dei datori di lavoro presenti in cantiere e a essi trasmette tutti la documentazione necessaria compresi i piani elaborati dai coordinatori.
Importante: la nomina dei coordinatori non esime il responsabile dei lavori da alcuna responsabilità. È lui e sempre lui il primo responsabile della sicurezza, dell’efficienza e della regolarità del cantiere.

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