Il
Titolo IV del Testo unico per la sicurezza sul lavoro definisce il responsabile
della sicurezza dei lavori quale “soggetto che può essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del
procedimento."
È
quindi, una figura predominante nel cantiere edile, fondamentale e al sommo
vertice, la punta, delle persone giuridiche aventi responsabilità sull’opera,
sulla sua sicurezza e sulla sicurezza dei lavoratori. Il decreto citato dalla
definizione del Testo unico, quello del 12 aprile 2006 n.163 è in riferimento
agli appalti pubblici, ai lavori pubblici.
Il
ruolo del responsabile dei lavori e quello del committente sono sovrapposti
equivalenti e coincidenti. Se nominato il responsabile si sostituisce in toto al committente, viceversa se provvede a nomina, il committente viene sgravato
da ogni responsabilità.
Il
responsabile dei lavori ha come priorità innanzitutto quelle della nomina del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione e del coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione.
Ha
poi in prima battuta, secondo l’articolo 90, il dovere di verificare le misure
generali di tutela previste dall’articolo 15 del D.lgs 81/08, in due momenti in
particolare:
“a)
Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente;
b)
all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o
fasi di lavoro”.
A
suo carico la presa visione e il controllo del PSC e del fascicolo dell’opera
redatti dal coordinatore per la progettazione .
Una
volta nominati i coordinatori, deve comunicarne i nominativi alle imprese
affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi e vigilare anche
affinché questi nominativi siano resi visibili e inseriti nella cartellonistica
che illustra e introduce fisicamente al cantiere.
Deve
ovviamente verificare egli stesso la regolarità contributiva e previdenziale
delle imprese affidatarie, a partire dal DURC fino ad arrivare alle dichiarazioni
a INPS e INAIL. In particolare:
“a)
Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI (Lavori comportanti rischi particolari per
la sicurezza e la salute dei lavoratori ndr), il requisito di cui al periodo
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall’allegato XVII (Idoneità tecnico professionale);
b)
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato;
c)
Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della
notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di
cui alle lettere a) e b)”.
Il
responsabile prima dell’inizio dei lavori deve far pervenire alla ASL locale e
alla direzione provinciale del lavoro del territorio un documento essenziale: la
notifica preliminare.
Documento
che deve contenere indicazioni riguardanti:
“1. Data
della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell’opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori”.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell’opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori”.
Notifica
che deve integrare con comunicazioni riguardanti cantieri in cui si trovino
contemporaneamente più imprese e della quale copia deve essere affissa in
cantiere e sempre consultabile.
Infine,
il responsabile dei lavoro ha l’obbligo di essere riferimento dei datori di
lavoro presenti in cantiere e a essi trasmette tutti la documentazione
necessaria compresi i piani elaborati dai coordinatori.
Importante:
la nomina dei coordinatori non esime il responsabile dei lavori da alcuna
responsabilità. È lui e sempre lui il primo responsabile della sicurezza, dell’efficienza e della regolarità del cantiere.
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