Sulla
G.U. n. 103 del 06/05/2015 è stato pubblicato il D. Min. Infrastrutture e
Trasporti 24/04/2015, recante «Differenze percentuali tra tasso d'inflazione
reale e tasso d'inflazione programmato, per l'anno 2014», il quale attesta che per
l'anno 2013 non si sono verificati scostamenti superiori al 2%.
Il
decreto in oggetto viene pubblicato annualmente ai fini dell'applicazione del
cosiddetto "prezzo chiuso" nei lavori pubblici, come previsto
dall'art. 133, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Leg.vo 163/2006.
Ai
sensi del citato comma 3, dell'art. 133, del D. Leg.vo 163/2006, per i lavori
pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applica il "prezzo chiuso",
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato della
percentuale eccedente il 2%, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi, nel caso
in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%. La percentuale di
maggiorazione è pubblicata mediante apposito decreto entro il 31 marzo di ogni
anno.
Il
comma 3-bis del medesimo art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 prevede altresì un termine
di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto
recante la differenza tra i tassi di inflazione, entro il quale l'appaltatore è
tenuto ad inoltrare l'istanza per l'applicazione del prezzo chiuso, a pena di
decadenza.
Quanto
al trattamento fiscale delle somme eventualmente percepite dall'appaltatore in
attuazione delle disposizioni sul "prezzo chiuso", si rinvia a quanto
chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 136/E/2003.
Nessun commento:
Posta un commento