lunedì 18 maggio 2015

ART.133 - COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Sulla G.U. n. 103 del 06/05/2015 è stato pubblicato il D. Min. Infrastrutture e Trasporti 24/04/2015, recante «Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato, per l'anno 2014», il quale attesta che per l'anno 2013 non si sono verificati scostamenti superiori al 2%.
Il decreto in oggetto viene pubblicato annualmente ai fini dell'applicazione del cosiddetto "prezzo chiuso" nei lavori pubblici, come previsto dall'art. 133, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Leg.vo 163/2006.
Ai sensi del citato comma 3, dell'art. 133, del D. Leg.vo 163/2006, per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applica il "prezzo chiuso", consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato della percentuale eccedente il 2%, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%. La percentuale di maggiorazione è pubblicata mediante apposito decreto entro il 31 marzo di ogni anno.
Il comma 3-bis del medesimo art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 prevede altresì un termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto recante la differenza tra i tassi di inflazione, entro il quale l'appaltatore è tenuto ad inoltrare l'istanza per l'applicazione del prezzo chiuso, a pena di decadenza.
Quanto al trattamento fiscale delle somme eventualmente percepite dall'appaltatore in attuazione delle disposizioni sul "prezzo chiuso", si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 136/E/2003.

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