Con
la sentenza n. 2400 del 13 maggio 2015, la terza sezione del Consiglio di Stato
spiega che in una gara d'appalto con offerta economicamente più vantaggiosa,
l'offerta pari a zero equivale a mancata offerta economica, e che è
inapplicabile una formula matematica di attribuzione del punteggio che
individui la migliore offerta pari a zero.
Ciò
in quanto l'offerta pari a zero, “pur in mancanza di preclusione espressa nella
lex specialis di gara, in conformità al disposto dell'art. 46, co. 1-bis, del
codice dei contratti (introdotto dall'art. 4, co. 2, lett. d, del d.l. 13
maggio 2011 n. 70 conv. con l. n. 106 del 2011), realizza il difetto non già di una voce di prezzo, ma di un elemento
essenziale dell'offerta economica per come strutturata dalla stazione
appaltante, la cui essenzialità è resa specificamente manifesta proprio
dall'approntamento della formula matematica di valutazione” (Cons. St., III, 15
gennaio 2013, n. 177).
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