Per
contestare l’esclusione da una gara d’appalto o l’aggiudicazione della gara ad
un altro concorrente, è previsto:
· la trasmissione all’Amministrazione di un preavviso di ricorso;
· la notifica
all’Amministrazione ed ai soggetti controinteressati di un ricorso giurisdizionale.
Preavviso di ricorso
Il
preavviso di ricorso consiste in una comunicazione scritta o verbale resa
dall’interessato all’Amministrazione appaltante, contenente una sintetica e
sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso
che si intendono articolare in giudizio.
La
stazione appaltante comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi
indicati dall’interessato entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso di
ricorso, stabilendo se intervenire o meno in autotutela.
La mancata comunicazione equivale a diniego di autotutela.
La mancata comunicazione equivale a diniego di autotutela.
L’informativa
non sospende l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del
termine per la stipulazione del contratto, né il decorso del termine per la
proposizione del ricorso giurisdizionale.
Ricorso giurisdizionale
Il
ricorso giurisdizionale è l’atto introduttivo di un giudizio innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che l’interessato può proporre
attraverso il conferimento di apposito mandato ad un procuratore legale.
Il
ricorso deve contenere i motivi di diritto in base ai quali si ritiene che un
dato provvedimento (di esclusione o di aggiudicazione) sia stato emesso
dall’Amministrazione in violazione della normativa vigente o dei principi
generali dell’ordinamento giuridico.
Il
ricorso deve essere notificato all’Amministrazione ed ai soggetti
controinteressati entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla data di
ricezione del provvedimento impugnato.
Il
ricorso va poi depositato presso la cancelleria del TAR competente e la causa
viene iscritta al Ruolo Generale con l’assegnazione di un numero identificativo
del ricorso seguito dall’anno in corso (es. R.G. n. 1234/2012): il numero di
ruolo varrà ad identificare la causa per tutta la durata del giudizio di primo
grado.
Una
volta iscritta la causa al ruolo, il TAR fissa l’udienza camerale nella prima
data utile successiva al deposito del fascicolo, solitamente entro 2-3
settimane in base al calendario udienze prefissato da ciascun TAR.
L’udienza camerale non è
pubblica e possono
quindi parteciparvi i soli avvocati costituiti per ciascuna delle parti
interessate, i quali discutono le ragioni dell’opportunità o meno di sospendere
il provvedimento impugnato in via cautelativa, cioè prima della definizione del
giudizio con sentenza.
Dopo
l’udienza camerale il TAR pubblica l’ordinanza con cui accoglie o rigetta
l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato:
·
se accoglie la richiesta, ordina
all’Amministrazione di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato e
fissa a breve la data di discussione dell’udienza di merito;
·
se rigetta la richiesta,
l’Amministrazione può rendere efficace il provvedimento impugnato fino alla
definizione del giudizio con sentenza.
L’udienza di merito è
pubblica e possono
quindi assistervi, accanto agli avvocati costituiti, anche le parti coinvolte e
chiunque altro vi abbia interesse.
Gli
avvocati discutono le ragioni a fondamento dell’accoglimento o del rigetto del
ricorso, secondo le rispettive strategie difensive e processuali.
Dopo
l’udienza di merito il TAR pubblica la sentenza con cui accoglie o rigetta il
ricorso:
·
se accoglie il ricorso, dichiara nullo
il provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione gli adempimenti
conseguenti (es. riammissione in gara del concorrente escluso, oppure revoca
del provvedimento di aggiudicazione e formazione della nuova graduatoria di
gara);
·
se rigetta il ricorso, condanna la parte
soccombente al pagamento delle spese processuali.
La
sentenza del TAR è appellabile con un ricorso al Consiglio di Stato, che è
giudice unico su tutto il territorio nazionale ed ha sede a Roma.
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