martedì 5 maggio 2015

RICORSO AL TAR



Per contestare l’esclusione da una gara d’appalto o l’aggiudicazione della gara ad un altro concorrente, è previsto:
·     la trasmissione all’Amministrazione di un preavviso di ricorso;
· la notifica all’Amministrazione ed ai soggetti controinteressati di un ricorso giurisdizionale.
Preavviso di ricorso
Il preavviso di ricorso consiste in una comunicazione scritta o verbale resa dall’interessato all’Amministrazione appaltante, contenente una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio.
La stazione appaltante comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso di ricorso, stabilendo se intervenire o meno in autotutela.
La mancata comunicazione equivale a diniego di autotutela.
L’informativa non sospende l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine per la stipulazione del contratto, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale è l’atto introduttivo di un giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che l’interessato può proporre attraverso il conferimento di apposito mandato ad un procuratore legale.
Il ricorso deve contenere i motivi di diritto in base ai quali si ritiene che un dato provvedimento (di esclusione o di aggiudicazione) sia stato emesso dall’Amministrazione in violazione della normativa vigente o dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione ed ai soggetti controinteressati entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato.
Il ricorso va poi depositato presso la cancelleria del TAR competente e la causa viene iscritta al Ruolo Generale con l’assegnazione di un numero identificativo del ricorso seguito dall’anno in corso (es. R.G. n. 1234/2012): il numero di ruolo varrà ad identificare la causa per tutta la durata del giudizio di primo grado.
Una volta iscritta la causa al ruolo, il TAR fissa l’udienza camerale nella prima data utile successiva al deposito del fascicolo, solitamente entro 2-3 settimane in base al calendario udienze prefissato da ciascun TAR.
L’udienza camerale non è pubblica e possono quindi parteciparvi i soli avvocati costituiti per ciascuna delle parti interessate, i quali discutono le ragioni dell’opportunità o meno di sospendere il provvedimento impugnato in via cautelativa, cioè prima della definizione del giudizio con sentenza.
Dopo l’udienza camerale il TAR pubblica l’ordinanza con cui accoglie o rigetta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato:
·         se accoglie la richiesta, ordina all’Amministrazione di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato e fissa a breve la data di discussione dell’udienza di merito;
·         se rigetta la richiesta, l’Amministrazione può rendere efficace il provvedimento impugnato fino alla definizione del giudizio con sentenza.
L’udienza di merito è pubblica e possono quindi assistervi, accanto agli avvocati costituiti, anche le parti coinvolte e chiunque altro vi abbia interesse.
Gli avvocati discutono le ragioni a fondamento dell’accoglimento o del rigetto del ricorso, secondo le rispettive strategie difensive e processuali.
Dopo l’udienza di merito il TAR pubblica la sentenza con cui accoglie o rigetta il ricorso:
·         se accoglie il ricorso, dichiara nullo il provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione gli adempimenti conseguenti (es. riammissione in gara del concorrente escluso, oppure revoca del provvedimento di aggiudicazione e formazione della nuova graduatoria di gara);
·         se rigetta il ricorso, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza del TAR è appellabile con un ricorso al Consiglio di Stato, che è giudice unico su tutto il territorio nazionale ed ha sede a Roma.

Nessun commento: