Corte di Giustizia della
C.E., sezione V, 12 marzo 2015, C-538/13
Rapporti tra un offerente selezionato e gli esperti dell'amministrazione aggiudicatrice coinvolti nei giudizi sull'offerta - Obbligo di tener conto di tali rapporti
Termini di ricorso in caso
di contestazione dei criteri astratti di aggiudicazione nel caso tali criteri
siano stati chiariti dopo la comunicazione dei motivi di aggiudicazione
Criterio di gradualità
nella valutazione delle offerte in relazione alle specifiche tecniche
La
Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo
1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, e gli articoli
2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non
ostano, in linea di principio, a che l’illegittimità della valutazione delle
offerte degli offerenti sia constatata sulla base della sola circostanza che
l’aggiudicatario dell’appalto ha avuto legami significativi con esperti
nominati dall’amministrazione aggiudicatrice che hanno valutato le offerte.
L’amministrazione
aggiudicatrice, in ogni caso, è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali
conflitti di interessi e ad adottare le misure adeguate al fine di prevenire,
di individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio. Nell’ambito
dell’esame di un ricorso diretto all’annullamento della decisione di
aggiudicazione a causa della parzialità degli esperti non si può richiedere
all’offerente escluso di provare concretamente la parzialità del comportamento
degli esperti. Spetta, in via di principio, al diritto nazionale determinare se
ed in quale misura le autorità amministrative e giurisdizionali competenti
debbano tenere conto della circostanza che un’eventuale parzialità degli
esperti abbia avuto o meno un impatto su una decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
2)
L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, come modificata
dalla direttiva 2007/66, e gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che
impongono che un diritto di ricorso relativo alla legittimità della gara sia
azionabile, dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale, da un
offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente che è stato in
grado di comprendere le condizioni della gara unicamente nel momento in cui
l’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver valutato le offerte, ha fornito
informazioni esaustive sulle motivazioni della sua decisione. Un siffatto
diritto di ricorso può essere esercitato fino al momento della scadenza del
termine di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto.
3) Gli
articoli 2 e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, devono
essere interpretati nel senso che consentono, in via di principio, ad
un’amministrazione aggiudicatrice di utilizzare quale criterio di valutazione
delle offerte depositate dagli offerenti nell’ambito di un appalto pubblico il
grado di conformità di queste ultime con i requisiti indicati nella
documentazione di gara.
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