Le
opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad
usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidenti sul tessuto urbanistico del
territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio”.
“Ciò
che connota l'attività di spianamento libera da quella vincolata ad una
preventiva autorizzazione è, dunque, la finalità dell'opera, nel senso che solo
una migliore sistemazione di un terreno per uso agricolo al fine di una più
adeguata coltivazione esula dalla norma urbanistica”.
Lo
ha ricordato la Cassazione penale, Sezione III , con la sentenza n. 17114/2015
depositata il 24 aprile.
Con
una precedente sentenza n. 4916 del 3 febbraio 2015, la Cassazione ha
evidenziato che “anche gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale, laddove comportano un'alterazione permanente dell'assetto
territoriale, richiedono la preventiva autorizzazione di legge, atteso che gli
stessi assumono, in forza di ciò, la natura di opera civile” (cfr., Sez. 3, n.
2950 del 12/11/2003)
Nessun commento:
Posta un commento