Il ricorso contro
l'aggiudicazione provvisoria diviene improcedibile senza l’avvenuta
impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.
Per
costante giurisprudenza, nelle gare pubbliche, infatti, il soggetto non
aggiudicatario ha la facoltà di immediata impugnazione dell’aggiudicazione
provvisoria, che costituisce un mero atto endoprocedimentale, fermo l’onere di
impugnare successivamente anche l’aggiudicazione definitiva disposta in favore
dell’impresa controinteressata, che costituisce l’atto conclusivo della
procedura selettiva, a pena di improcedibilità del primo ricorso.
In
particolare, qualora sia in contestazione la sussistenza dei requisiti di
partecipazione a un gara pubblica, l’avvenuta comunicazione dell'intervenuta
aggiudicazione definitiva, di cui all' art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 - il
quale dispone, tra l'altro, che venga comunicata ai partecipanti
l'aggiudicazione definitiva nel rispetto di modalità specificamente indicate- è
idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del
ricorso di cui all’art. 120, comma 5, d. lgs. n. 104/2010 (C.p.a),
rappresentando detta comunicazione la condizione sufficiente per realizzare la
piena conoscenza del provvedimento lesivo.
È
questo il principio ribadito dalla Sezione
III bis del TAR Lazio, Roma, nella sentenza del 24.4.2015 con la quale
si precisa altresì che non può eventualmente rilevare che l'impresa concorrente
ignori in tutto o in parte i documenti interni del procedimento, configurandosi
comunque a suo carico un onere di immediata impugnazione dell'esito della gara
entro trenta giorni, salva la proposizione di motivi aggiunti in relazione ad
eventuali vizi di legittimità divenuti conoscibili in un momento posteriore.
In
conclusione, l'omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, malgrado
l’avvenuta comunicazione di cui all' art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, comporta
l'improcedibilità del ricorso.
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