La nuova procedura semplificata per il Durc, che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, è prevista nel decreto Occupazione
(decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni nella legge
16 maggio 2014, n. 78) all'articolo 4, comma 1, il quale dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore
di un decreto del ministero del Lavoro (di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'Inps, l'Inail e
la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili), “chiunque vi abbia
interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalita' esclusivamente
telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti
dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del
settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili”.
La
risultanza dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di
acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Durc, ovunque previsto, fatta
eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto del ministero
del Lavoro, che è ispirato ai seguenti criteri:
a)
la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino
all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e'
effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione
delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei
lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto che operano nell'impresa;
b)
la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi
dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione
applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed e' eseguita
indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c)
nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono
individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed
in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla
regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
L'interrogazione
assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
Il
decreto del ministero del Lavoro puo' essere aggiornato sulla base delle
modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della
regolarita' contributiva.
DURC EDILIZIA PRIVATA
Il
ministero del Lavoro, con la nota n.3899 del 5 marzo 2015, ha precisato che “nelle more dell'emanazione del
Decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 34/2014 (conv.
da L. n. 78/2014), in relazione ai “lavori edili per i soggetti privati”, la
validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) è di 90 giorni,
stante la previsione di cui all'art. 31, commi 5 e 8 sexies, del D.L. n.
69/2013 (conv. da L. n. 98/2013), secondo i quali l'estensione della validità
del DURC anche per i predetti lavori a 120 giorni ha effetto solo fino al 31
dicembre 2014”.
Fino
al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 31 del decreto Fare (D.L. n.
69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013), la validità di
120 giorni del Durc dal rilascio si applicava anche ai lavori edili per i
soggetti privati. Invece, per i Durc per i lavori privati rilasciati a partire
dal 1° gennaio 2015, la durata di validità è tornata a 90 giorni, mentre resta
a 120 giorni per il Durc per i lavori pubblici. Ciò in attesa dell'emanazione
del decreto ministeriale (di cui all'articolo 4 comma 2 della legge n. 78/2014
di conversione del decreto legge n. 34/2014) che introdurrà il Durc telematico
e confermerà la validità a 120 giorni.
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