martedì 30 giugno 2015

ALBO DELLE IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI



Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 (G.U. n. 146 del 26 giugno 2015)

Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio - è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale è data pubblicità sul sito web istituzionale del medesimo Ministero.
L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell'impresa.
Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali è tenuto e aggiornato l'albo, e in particolare i criteri e le condizioni per l'iscrizione delle imprese nel medesimo albo, nonché i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso, al fine di garantire il possesso da parte delle imprese operanti nel settore della bonifica da ordigni bellici inesplosi delle necessarie capacità tecnico-economiche, in relazione alla tipologia e all'entità delle opere di bonifica da realizzare.
Le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attività e classificate secondo il valore dell'importo delle attività eseguibili.

Le categorie di iscrizione al presente albo sono così individuate:
a) bonifica terrestre (B. TER);
b) bonifica subacquea (B. SUB);
c) bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità.

Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo delle attività eseguibili:
I. fino a 50.000 euro;
II. fino a 250.000 euro;
III. fino a 500.000 euro;
IV. fino a 1.000.000 euro;
V. fino a 2.500.000 euro;
VI. fino a 4.000.000 euro;
VII. oltre 4.000.000 euro.

Ai soli fini della quantificazione del fatturato che l'impresa deve dimostrare di possedere per comprovare il rispetto del requisito di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'importo della classifica VII (illimitato) è convenzionalmente stabilito in euro 10.000.000.
L'iscrizione abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attività di bonifica per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.

Procedimento di iscrizione
1. L'impresa che intende ottenere l'iscrizione all'albo inoltra, anche a mezzo posta elettronica certificata - PEC, specifica istanza all'ufficio albo del Ministero della difesa secondo il modello pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa. L'istanza deve essere corredata da autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla quale risulti che nell'oggetto delle attività è ricompresa la bonifica da ordigni bellici inesplosi.
2. Il procedimento per l'iscrizione all'albo deve concludersi nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine, l'istanza stessa si intende rigettata. In caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, il termine è sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'Amministrazione e l'adempimento da parte dell'istante. Tale sospensione non può comunque superare complessivamente i novanta giorni.
3. L'iscrizione all'albo determina l'attribuzione della qualifica di impresa specializzata ai fini dell'effettuazione dell'attività di bonifica preventiva e sistematica di cui all'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° ottobre 2012, n. 177. Tale idoneità è soggetta a verifica biennale previa istanza dell'impresa da presentare, secondo le modalità di cui al comma 1, almeno novanta giorni prima della scadenza biennale. La mancata presentazione dell'istanza implica rinuncia all'iscrizione e comporta la cancellazione dall'albo.
4. Il legale rappresentante dell'impresa iscritta è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ufficio albo di ogni variazione relativa alla proprietà, al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese, ovvero della fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo ivi inclusa la locazione di azienda.
5. L'impresa può chiedere variazioni con riguardo alla categoria o alla classifica di iscrizione di cui all'articolo 4, fornendo documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica che danno titolo alla modifica richiesta.

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