Regolamento
per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese
ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da
ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 (G.U.
n. 146 del 26 giugno 2015)
Presso
il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione
nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio - è istituito,
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177,
l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi
residuati bellici, del quale è data pubblicità sul sito web istituzionale del
medesimo Ministero.
L'iscrizione
all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e
sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e
classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle
capacità tecnico-economiche dell'impresa.
Il
presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali è tenuto e
aggiornato l'albo, e in particolare i criteri e le condizioni per l'iscrizione
delle imprese nel medesimo albo, nonché i casi di sospensione e cancellazione
dallo stesso, al fine di garantire il possesso da parte delle imprese operanti
nel settore della bonifica da ordigni bellici inesplosi delle necessarie capacità
tecnico-economiche, in relazione alla tipologia e all'entità delle opere di
bonifica da realizzare.
Le
imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attività e
classificate secondo il valore dell'importo delle attività eseguibili.
Le
categorie di iscrizione al presente
albo sono così individuate:
a)
bonifica terrestre (B. TER);
b)
bonifica subacquea (B. SUB);
c)
bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità.
Le
classifiche sono stabilite secondo i
seguenti livelli di importo delle attività eseguibili:
I.
fino a 50.000 euro;
II.
fino a 250.000 euro;
III.
fino a 500.000 euro;
IV.
fino a 1.000.000 euro;
V.
fino a 2.500.000 euro;
VI.
fino a 4.000.000 euro;
VII.
oltre 4.000.000 euro.
Ai
soli fini della quantificazione del fatturato che l'impresa deve dimostrare di
possedere per comprovare il rispetto del requisito di iscrizione di cui all'articolo
9, comma 2, lettera b), l'importo della classifica VII (illimitato) è
convenzionalmente stabilito in euro 10.000.000.
L'iscrizione
abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attività di bonifica
per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo
corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.
Procedimento di iscrizione
1.
L'impresa che intende ottenere l'iscrizione all'albo inoltra, anche a mezzo
posta elettronica certificata - PEC, specifica istanza all'ufficio albo del
Ministero della difesa secondo il modello pubblicato sul sito web istituzionale
del Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa. L'istanza deve
essere corredata da autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro
delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, dalla quale risulti che nell'oggetto delle attività è ricompresa
la bonifica da ordigni bellici inesplosi.
2.
Il procedimento per l'iscrizione all'albo deve concludersi nel termine di
novanta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine, l'istanza
stessa si intende rigettata. In caso di domanda incompleta o non
sufficientemente documentata, il termine è sospeso per il tempo intercorrente
tra la richiesta dell'Amministrazione e l'adempimento da parte dell'istante.
Tale sospensione non può comunque superare complessivamente i novanta giorni.
3.
L'iscrizione all'albo determina l'attribuzione della qualifica di impresa
specializzata ai fini dell'effettuazione dell'attività di bonifica preventiva e
sistematica di cui all'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° ottobre 2012,
n. 177. Tale idoneità è soggetta a verifica biennale previa istanza
dell'impresa da presentare, secondo le modalità di cui al comma 1, almeno
novanta giorni prima della scadenza biennale. La mancata presentazione
dell'istanza implica rinuncia all'iscrizione e comporta la cancellazione
dall'albo.
4.
Il legale rappresentante dell'impresa iscritta è tenuto a dare tempestiva
comunicazione all'ufficio albo di ogni variazione relativa alla proprietà, al
titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento
della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla estinzione dell'impresa o del
consorzio di imprese, ovvero della fusione o di altra operazione che comporti
il trasferimento di azienda o di un suo ramo ivi inclusa la locazione di
azienda.
5.
L'impresa può chiedere variazioni con riguardo alla categoria o alla classifica
di iscrizione di cui all'articolo 4, fornendo documentazione relativa al
possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica che danno titolo alla
modifica richiesta.
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