Il D.M. 29/04/2015 (G.U. n. 112 del 16/05/2015) dà attuazione al
disposto dell’art. 86, comma 3-bis, del D. Leg.vo 163/2006, il quale prevede,
per la predisposizione delle gare di appalto e nell’ambito del procedimento di
valutazione dell’anomalia delle offerte, la verifica di congruità del costo del
lavoro in base a tabelle ministeriali. I valori individuati hanno decorrenza dal 1° settembre
2014.
Con
il Decreto del 29/04/2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
determinato il costo medio orario del lavoro a livello provinciale
per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività
affini.
Il
provvedimento dà attuazione all’art. 86, comma 3-bis del Codice dei
contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006, il quale stabilisce che: “Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del
presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativa-mente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.”.
Il
costo medio, come si evince dall’art. 2 del Decreto, è suscettibile di oscillazioni in
relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del Testo Unico della sicurezza.
- benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del Testo Unico della sicurezza.
Si
rammenta, con riguardo ai costi relativi al personale ed alla sicurezza, che
nell’ambito dei contratti pubblici, si possono distinguere:
- costi della sicurezza “specifica”:
derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e
devono essere espressamente indicati nel bando di gara dopo che la
stazione appaltante li abbia stimati in modo congruo, analitico e per singole
voci. Questi costi rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso e
non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità;
- costi della sicurezza “generica”: riguardano l’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa e sono, quindi, relativi ai rischi propri dell’appaltatore (ad esempio, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e la sorveglianza sanitaria). Tali costi dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta e saranno sottoposti alla verifica di congruità, prevista dall’art. 86, comma 3-bis del D. Leg.vo 163/2006.
- costi della sicurezza “generica”: riguardano l’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa e sono, quindi, relativi ai rischi propri dell’appaltatore (ad esempio, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e la sorveglianza sanitaria). Tali costi dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta e saranno sottoposti alla verifica di congruità, prevista dall’art. 86, comma 3-bis del D. Leg.vo 163/2006.
Le
Tabelle allegate al Decreto, riguardano, distintamente per gli operai e per gli impiegati, il costo medio orario del lavoro a livello provinciale
con decorrenza settembre 2014.
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