Corte di giustizia
europea, Sez. III, 19/6/2008 n. C-454/06
“35.
La modifica di un appalto pubblico in corso di validità può ritenersi
sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella
procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di
offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero
consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente
accettata.
36.
Del pari, una modifica dell’appalto originario può considerarsi come
sostanziale allorché essa estende l’appalto, in modo considerevole, a servizi
inizialmente non previsti. Tale ultima interpretazione è corroborata dall’art.
11, n. 3, lett. e) ed f), della direttiva 92/50, il quale stabilisce, per gli
appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto, esclusivamente o principalmente,
servizi elencati all’allegato I A di tale direttiva, talune restrizioni
rispetto alla misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere
alla procedura negoziata per attribuire servizi complementari a quelli oggetto
di un appalto inizialmente aggiudicato.
37.
Una modifica può altresì considerarsi sostanziale allorché altera l’equilibrio
economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario dell’appalto in modo non
previsto dai termini dell’appalto originario.”
TAR Valle d’Aosta,
Sentenza n. 37/2009
“Ai
sensi dell’articolo 56, comma 1, lett. a), del DLgs n. 163/2006 le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura
negoziata, previa pubblicazione del bando, quando nella precedente gara tutte
le offerte sono state giudicate irregolari o inammissibili; in tal caso, “non
possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto”.
Ciò
significa che l’amministrazione non può stabilire una diversa base d’asta né
può modificare le altre condizioni del contratto che influiscono sul sinallagma
perché la norma mira ad evitare una elusione delle norme sulla concorrenza,
volendo impedire che un’amministrazione possa avvalersi della procedura
negoziata proponendo condizioni più favorevoli rispetto alla procedura aperta
non andata a buon fine.”
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