Con
ordinanza n. 2707 del 3 giugno 2015, il Consiglio di Stato ha deciso di
deferire all’Adunanza plenaria le seguenti questioni:
a)
se sia o meno obbligatoria, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. nr. 163/2006 e
delle norme connesse, l’indicazione già in sede di presentazione dell’offerta
del nominativo del subappaltatore, qualora il concorrente sia privo dei
necessari requisiti di qualificazione per talune categorie scorporabili ed
abbia espresso l’intento di subappaltare tali prestazioni;
b)
se, ammessa la risposta affermativa al quesito che precede, per le procedure
nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita
anteriormente al pronunciamento della Plenaria, sia possibile ovviare
all’eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e
quindi invitando il concorrente interessato a integrare la dichiarazione
carente;
c)
se, in relazione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi per
gli oneri di sicurezza aziendale, affermato anche per gli appalti di lavori
dalla sentenza nr. 3 del 2015, sia del pari possibile, per le procedure nelle
quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al
ridetto pronunciamento, ovviare all’eventuale omissione attraverso il rimedio
del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a
integrare o precisare la dichiarazione carente.
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