mercoledì 17 giugno 2015

COMPOSIZIONE DI COMMISSIONI DI GARA



Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), nella sentenza del 23 marzo 2015, in materia di composizione di commissioni giudicatrici di gare pubbliche in punto di incompatibilità dei relativi membri, evidenzia che se è vero che la disposizione dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006, dettata a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dei procedimenti di gara, impedisce la presenza nelle commissioni giudicatrici di coloro che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, in grado cioè di incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte potendo condizionarne l’esito, d’altra parte deve sottolinearsi da un canto che tale incompatibilità deve riguardare effettivamente il contratto del cui affidamento si tratta e non può riferirsi genericamente ad incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altri appalti e, dall’altro lato, che di tale situazione d’incompatibilità deve essere fornita adeguata e ragionevole prova, non essendo sufficiente in tal senso il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità (dovendo la disposizione in questione, in quanto limitativa delle funzioni proprie dei funzionari dell’amministrazione, essere interpretata in senso restrittivo).
Nel caso in esame i Giudici hanno rilevato che non era stato in alcun modo provato che il componente della commissione giudicatrice abbia effettivamente predisposto la lex specialis di gara e/o il capitolato tecnico della gara (tanto più che la stazione appaltante ha dimostrato che l’attività di predisposizione degli atti di gara è stata addirittura affidata all’esterno). Neppure è stata ritenuta decisiva dal Collegio la circostanza che egli fosse il funzionario responsabile dell’ufficio competente e tanto meno che egli sia stato nominato responsabile del procedimento, qualifica che di per sé non determina alcuna possibilità di alterazione della gara.
Ciò senza contare che, ad avviso del Consiglio di Stato, al fine della sussistenza della incompatibilità in questione, non è neppure sufficiente la mera predisposizione materiale del capitolato speciale, occorrendo invero non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto un’effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l’amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario, fattispecie che non ricorreva nel caso di specie in cui il capitolato tecnico in questione risultava approvato da altro dirigente (che poi ha svolto le funzioni di presidente della commissione di gara).

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