Il
Consiglio di Stato (Sezione Quinta), nella sentenza del 23 marzo 2015, in
materia di composizione di commissioni giudicatrici di gare pubbliche in punto
di incompatibilità dei relativi membri, evidenzia che se è vero che la
disposizione dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006, dettata a garanzia della
trasparenza e dell’imparzialità dei procedimenti di gara, impedisce la presenza
nelle commissioni giudicatrici di coloro che abbiano svolto un’attività idonea
ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, in grado cioè di
incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione
delle offerte potendo condizionarne l’esito, d’altra parte deve sottolinearsi
da un canto che tale incompatibilità
deve riguardare effettivamente il contratto del cui affidamento si tratta e
non può riferirsi genericamente ad incarichi amministrativi o tecnici
genericamente riferiti ad altri appalti e, dall’altro lato, che di tale situazione d’incompatibilità deve
essere fornita adeguata e ragionevole prova, non essendo sufficiente in tal
senso il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità (dovendo
la disposizione in questione, in quanto limitativa delle funzioni proprie dei
funzionari dell’amministrazione, essere interpretata in senso restrittivo).
Nel
caso in esame i Giudici hanno rilevato che non era stato in alcun modo provato
che il componente della commissione giudicatrice abbia effettivamente predisposto
la lex specialis di gara e/o il capitolato tecnico della gara (tanto
più che la stazione appaltante ha dimostrato che l’attività di predisposizione
degli atti di gara è stata addirittura affidata all’esterno). Neppure è stata
ritenuta decisiva dal Collegio la circostanza che egli fosse il funzionario
responsabile dell’ufficio competente e tanto meno che egli sia stato nominato
responsabile del procedimento, qualifica che di per sé non determina alcuna
possibilità di alterazione della gara.
Ciò
senza contare che, ad avviso del Consiglio di Stato, al fine della sussistenza della incompatibilità in questione, non è
neppure sufficiente la mera predisposizione materiale del capitolato speciale,
occorrendo invero non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione
dello stesso, quanto piuttosto un’effettiva e concreta capacità di definirne
autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per
l’amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva
il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario,
fattispecie che non ricorreva nel caso di specie in cui il capitolato tecnico
in questione risultava approvato da altro dirigente (che poi ha svolto le
funzioni di presidente della commissione di gara).
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