Il
nuovo decreto prevede che le imprese possono accedere all'archivio degli Istituti
e delle Casse edili per ottenere un Durc in formato .pdf in tempo reale da
stampare in azienda. Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72
ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e saranno
poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed
ottenere il certificato.
Basterà
un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità
contributiva che potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla
legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure
di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza
bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare
un Durc ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile
liberamente da internet.
CONTENUTI
DEL DOCUMENTO. L'esito positivo della verifica di regolarita' genera un
Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:
a)
la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del
soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica;
b)
l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
c)
la dichiarazione di regolarita';
d)
il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di
scadenza di validita' del Documento.
VALIDITÀ
120 GIORNI. Il Documento ha validita' di 120 giorni dalla data effettuazione
della verifica ed e' liberamente consultabile tramite le applicazioni
predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per
le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
CAUSE
OSTATIVE ALLA REGOLARITÀ: ALLEGATO A. Ai fini del godimento di benefici
normativi e contributivi sono ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate
nell'allegato A, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile,
accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi,
inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non
rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
Il
godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' definitivamente precluso per i periodi
indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art.
178 del codice penale.
Le
cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a
seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli
162 e 162-bis del codice penale.
Ai
fini della regolarita' contributiva l'interessato e' tenuto ad autocertificare
alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione
la veridicita', l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui
all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo
a ciascun illecito.
Le
cause ostative alla regolarita' sono riferite esclusivamente a fatti commessi
successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30
novembre 2007.
ESCLUSIONI.
In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato
alle previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico di Regolarita'
Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:
a)
dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
b)
dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
c)
in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero
dell'Interno 29 agosto 2012;
d)
in applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 4 febbraio 2013.
Per
il medesimo periodo transitorio restano altresi' assoggettate alle previgenti
modalita' di rilascio del Durc le ipotesi per le quali la verifica non e'
possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi
informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.
Le disposizioni del decreto divengono efficaci decorsi 30
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè dal 1° luglio 2015,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e
8.
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