Il
rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare
dettata in materia di contratti pubblici nei principi sanciti nella sentenza
del Consiglio di Stato, Quinta Sezione del 24 marzo 2014.
Il
rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare
dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata
differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le
disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina
della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui
non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità
ancor più elevata in ragione della materia) nel Codice dei contratti, le quali
trovano la propria ratio nel particolare regime giuridico di tale
settore dell’ordinamento.
È
questo il principio ribadito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che
con la sentenza del 24 marzo 2014 ha evidenziato come la disciplina
dettata dall’art. 13 codice dei contratti pubblici, essendo destinata a
regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli
atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione
dei contratti medesimi, costituisce una sorta di microsistema normativo, collegato
all’idea della peculiarità del settore considerato, pur all’interno delle
coordinate generali dell’accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990.
Nel codice dei contratti
l’accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio
con una previsione, quindi, molto più restrittiva di quella contenuta nell’art.
24, l. n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità,
consentendo l’accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica
del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale.
In definitiva, nell’ambito
di tale codice, l’accesso assume una particolare natura, in quanto non è
sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi giuridici ma è
richiesto espressamente che l’accesso sia effettuato in vista della difesa in
giudizio.
Ne consegue, conclude il
Consiglio di Stato, che nella vicenda in esame erroneamente il giudice di prime
cure ha ritenuto fondata la richiesta di accedere alla documentazione tecnica
di tutte le altre concorrenti, avanzata successivamente dalla società esclusa
dalla gara, una volta che tale esclusione non risultava più impugnabile,
dovendosi ritenere, invece, che tale immotivata richiesta di accesso non fosse
ormai più sorretta da alcun interesse difensivo o comunque finalizzata a
realizzare un interesse concretamente ed effettivamente suscettibile di tutela
giuridica.
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