Consiglio di Stato,
sezione V, 26 maggio 2015, n. 2609 (conferma T.A.R. Puglia, Lecce, n. 265 del
2015)
La non modificabilità
delle medie e delle soglie di anomalia in caso di variazioni successive alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione, introdotta dall'art.
38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, ha portata generale.
E' applicabile anche a
fatti dipendenti da motivazioni diverse dal citato articolo 38, comma 1. Il divieto di riformulazione della graduatoria inibisce sia il subentro
nell'aggiudicazione che l'alternativo risarcimento per equivalente.
Il
bando con il quale è stata indetta la procedura oggetto di controversia è stato
pubblicato il 1° agosto del 2014.
La
relativa gara è perciò soggetta ratione temporis alla disciplina innovativa
introdotta dall’art. 39,
commi 1 e 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto
2014, n. 114, dal momento che il comma 3 dello stesso articolo dispone,
appunto, che «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure
di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto» .
In
particolare, si rivela applicabile alla controversia il periodo conclusivo del
comma 1 dell’art. 39 cit., ossia del comma
2-bis da questo introdotto nell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, secondo il
quale «Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte».
La novità disposta dal citato comma 2-bis ha
indotto però la Sezione ad intrattenersi specificamente sull’ampiezza del suo
campo di applicazione.
Occorre
sottolineare che, benché la previsione sia stata immessa dal legislatore nel
testo dell’art. 38
del d.lgs. n. 163/2006, essa è applicabile anche nei casi in cui non sia in
questione la carenza di uno dei requisiti elencati nello stesso articolo, ma
qualunque altra potenziale ragione di esclusione di un concorrente.
Il
testo della innovativa disposizione esibisce, infatti, una portata ben più
vasta dell’elenco di cause ostative contenuto nell’articolo in cui essa per
ragioni contingenti è stata inserita: esso ha la natura di una «norma
generale», in quanto si riferisce ad “Ogni variazione che intervenga …
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte”. E tale frase ha una autonoma portata precettiva rispetto ai periodi
precedenti dello stesso comma.
L’applicabilità
della regola generale – sinteticamente definibile quale «principio di stabilità
della soglia di anomalia, una volta terminata in sede amministrativa la “fase
di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”» - si desume anche
dal disposto del comma
1-ter dell’art. 46 d.lgs. n. 163/2006, pure in esso inserito dal medesimo
art. 39 d.l. n. 90/2014, il quale puntualizza che il comma 2-bis dell’art. 38
si applica «a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di
gara».
La
regola generale introdotta nell’art.
38, comma 2-bis, attiene all’andamento del procedimento amministrativo di
settore, nel senso che, una volta conclusa la «fase» procedimentale riguardante
l’ammissione, la regolarizzazione o l’esclusione delle offerte, le sopravvenienze
non possono essere prese in considerazione dalla stessa Amministrazione. Ne
consegue che, trattandosi di una regola di diritto sostanziale che ha inteso
innovare alla disciplina del procedimento di gara, e che solo di riflesso
riverbera le proprie coerenti conseguenze sul terreno processuale, la medesima
non può essere sospettata di avere inciso sulle garanzie costituzionali che
presiedono alla tutela giurisdizionale.
La
nuova norma, come si è appena detto, non ha, invero, natura processuale, ma ha
articolato l’andamento del procedimento di evidenza pubblica, stabilendo che
una volta effettuato il calcolo della media, ed individuata la soglia di
anomalia, qualsiasi successiva variazione, anche ove discendente da una
pronuncia giurisdizionale, non giustifica il suo rifacimento.
Tanto
il calcolo della media delle offerte quanto la determinazione della soglia di
anomalia attengono, d’altra parte, a dati convenzionali, sicché il legislatore,
nell’esercizio della proprie scelte discrezionali, ben può circoscrivere gli
elementi rilevanti per la definizione di entrambe le grandezze, nello specifico
negando rilevanza alle sopravvenienze cui la norma in questione ha avuto
riguardo.
In
altri termini, la nuova norma disconosce in radice qualunque forma di
protezione giuridica per l’interesse sostanziale dell’impresa che prospetti la
necessità della rinnovazione di una fase del procedimento, in quanto il
legislatore ha posto la regola della irrilevanza di alcune sopravvenienze, per
rendere più stabili gli esiti finali del procedimento ed evitare che – anche
ipoteticamente - possano esservi iniziative distorsive della leale concorrenza
tra le imprese.
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