È
entrato in vigore il 31 ottobre 2015 il Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che ha stabilito le norme relative alla
formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, contiene
anche disposizioni in materia di appalti pubblici. Poiché le direttive
2014/23/UE e 2014/24/UE sono state adottate il 26 febbraio 2014, si è reso
necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per tenerne
conto in riferimento ai contratti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per
proprio conto.
Pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre 2015, il nuovo
Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 (CLICCARE QUI) aggiunge alcune definizioni e apporta taluni chiarimenti tecnici
per assicurare che la terminologia del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
sia allineata a quella delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.
Il nuovo Regolamento, che si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2016, sostituisce l'intestazione del titolo
V “Appalti pubblici e concessioni”, sostituendo gli articoli in materia di: definizioni (art. 101); misure di
pubblicità (103); procedure di appalto (104); preparazione di una procedura di
appalto (105); criteri di esclusione e sanzioni amministrative (106); rigetto
di una procedura di appalto (107); sistema di individuazione precoce e di
esclusione (108); aggiudicazione dei contratti (110); presentazione,
comunicazione elettronica e valutazione (111); contatti durante la procedura di
appalto (112); decisione di aggiudicazione e informazione dei candidati o
offerenti (113); annullamento della procedura di appalto (114); garanzie (115);
errori sostanziali, irregolarità e frodi (116); l'amministrazione
aggiudicatrice (117); soglie applicabili e periodo di status quo (118); norme
in materia di accesso agli appalti (119); norme dell'Organizzazione mondiale
del commercio in materia di appalti (120); misure di follow-up (166); norme in
materia di accesso agli appalti (191).
Inoltre,
il nuovo Regolamento sopprime l'art. 109 e aggiunge i seguenti articoli su:
appalto interistituzionale e appalto congiunto (104 bis); tutela degli
interessi finanziari dell'Unione attraverso l'individuazione dei rischi e
l'imposizione di sanzioni amministrative (105 bis); esecuzione e modifiche del
contratto (114 bis).
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