L’avvalimento
consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico,
singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso di
alcuni dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara,
facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente
dai legami sussistenti con questi ultimi.
L’avvalimento
è disciplinato dagli articoli 49 e 50 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, in
relazione al dato normativo, si può distinguere tra: avvalimento nella singola
gara, di cui all’articolo 49 - che consente l’utilizzo dei requisiti di
un terzo esclusivamente per partecipare alla procedura di affidamento di una
specifica gara - ed avvalimento stabile, finalizzato all’ottenimento di
un’attestazione di qualificazione, ai sensi dell’articolo 50 del Codice. A
seguito delle modifiche normative intervenute sull’articolo 49 e della copiosa
giurisprudenza ormai formatasi sull’argomento nonché degli interventi in sede
di precontenzioso e di vigilanza da parte dell’Autorità, la stessa è
intervenuta sulla materia offrendo alcune indicazioni interpretative di
carattere generale con la DETERMINAZIONE n. 2 del primo agosto 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del
09/08/2012)
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