La possibilità di
corrispondere l’incentivo del 2% ai tecnici della pubblica amministrazione “è
limitata all’area degli appalti pubblici di lavori, e non si estende agli
appalti di servizi manutentivi”.
Lo
ha ribadito la Corte dei Conti, sezione
Toscana, con la deliberazione n. 490 del 27 ottobre 2015, con la quale si
ricorda che “in ragione della natura eccezionale della deroga, l’incentivo non
può riconoscersi per qualunque intervento di manutenzione
straordinaria/ordinaria, ma solo per lavori finalizzati alla realizzazione di
un’opera pubblica, e sempre che alla base sussista una necessaria attività
progettuale (ancorché non condizionata alla presenza di tutte e tre le fasi
della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva)”.
Inoltre,
“si devono escludere dall’ambito di applicazione dell’incentivo tutti i lavori
di manutenzione per il cui affidamento non si proceda mediante svolgimento di
una gara (com’è il caso per i lavori di manutenzione eseguiti in economia)”.
Secondo
la sezione toscana della Corte dei conti “le ipotesi di riconoscibilità
dell’incentivo ad attività di manutenzione ordinaria, anche laddove
riconosciute astrattamente possibili, presenterebbero in concreto margini molto
limitati, spettando comunque all’ente di valutare quale sia la soglia minima di
complessità tecnica e progettuale che ne giustifichi la corresponsione (così
Sez. controllo Puglia, deliberazioni nn. 33 e 114/2014)”.
In
passato la Sezione Toscana ha adottato l’interpretazione più restrittiva,
ritenendo che “l’art. 92 presuppone l’attività di progettazione, nelle varie
fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’intera opera
pubblica progettata”, e traendone la conclusione che, a priori, i lavori di
manutenzione ordinaria non siano da ricomprendere tra le attività retribuibili
con l’incentivo in questione (Sez. controllo Toscana, deliberazione n. 15/2013;
conforme anche Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2013).
Il
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, nell’abrogare l'art. 92, comma 5, preclude espressamente, per il futuro,
la riconoscibilità dell’incentivo all’intero novero di attività qualificabili come
manutentive, sia straordinarie che ordinarie, a prescindere dalla presenza o
meno di una preventiva attività di progettazione.
Al
fine di individuare l’annualità alla quale riferirsi per la verifica del limite
massimo per l’erogazione degli incentivi al singolo dipendente che è pari al
50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, i magistrati contabili
della Toscana ritengono che “debba farsi riferimento al momento della
corresponsione degli stessi e, quindi, alla fase del pagamento, in quanto
l’art. 93, c. 7-ter, del Codice degli appalti prevede (“Gli incentivi
complessivamente corrisposti nel corso dell’anno”) che si debba avere riguardo
al momento dell’erogazione del riconoscimento incentivante”.
Nessun commento:
Posta un commento