Sentenza n. 4684/2015
depositata il 9 ottobre del Consiglio di Stato, V sezione.
Il
bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto rappresentano
la lex specialis della gara d'appalto, e vincolano tanto i concorrenti quanto
l’amministrazione appaltante, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 97
della Costituzione. Ognuno di essi svolge una propria specifica funzione
nell’economia della procedura, “il primo fissando le regole della gara, il
secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo
integrando eventualmente le disposizioni del bando (con particolare riferimento
– di norma – agli aspetti tecnici anche in funzione dell’assumendo vincolo
contrattuale”. “Quanto agli eventuali contrasti (interni) tra le singole
disposizioni della lex specialis ed alla loro risoluzione, è stato osservato –
aggiungono i giudici del CdS - che tra i ricordati atti sussiste nondimeno una gerarchia differenziata con prevalenza del
contenuto del bando di gara […], laddove le disposizioni del capitolato
speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime”.
Il
Consiglio di Stato evidenzia inoltre che l’interpretazione della lex
specialis “soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole
stabilite per i contratti dagli articoli 1362 e ss., tra le quali assume
carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto
compatibile con il provvedimento amministrativo, fermo restando, per un verso,
che il giudice deve in ogni caso ricostruire l’intento perseguito
dall’amministrazione ed il potere concretamente esercitato sulla base del
contenuto complessivo dell’atto (c.d. interpretazione sistematica) e, per altro
verso, che gli effetti del provvedimento, in virtù del criterio di interpretazione
di buona fede, ex 1366 c.c., devono essere individuati solo in base di ciò che
il destinatario può ragionevolmente intendere”.
Nessun commento:
Posta un commento