Con
la sentenza n. 38380/2015 depositata il 22 settembre 2015, la terza sezione
penale della Corte di cassazione ricorda che l'obbligo di esposizione nel
cantiere edile del cartello indicante gli estremi degli atti autorizzativi e la
descrizione dell'intervento edilizio in corso, “si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei lavori, anche al
committente sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 6 della
I. n. 47 del 1985 e, oggi, dall'art. 29,
comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001”.
Di
conseguenza “il committente-proprietario, autonomamente responsabile per legge,
non può legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza semplicemente
facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori a persona esperta e
competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto
sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente
stesso”.
La
responsabilità del committente trova fondamento nell'omissione della dovuta
vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa
un suo preciso interesse; ed infatti ogni committente ha l'obbligo di
accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni
amministrative perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di
un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri.
Nessun commento:
Posta un commento