Nelle
gare per appalti di lavori pubblici i partecipanti devono indicare nell’offerta
economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione
dell’offerta dalla procedura, anche se tale indicazione non è prevista dalla
lex specialis.
Questo
il principio espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 3 del 20 marzo 2015, che ha posto fine al contrasto
giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 87,
comma 4, del Codice.
L’articolo
87, comma 4, del Codice, relativo agli oneri aziendali, al primo periodo
ribadisce che per tutti gli appalti gli oneri della sicurezza non sono soggetti
a ribasso d’asta in relazione al piano di sicurezza e coordinamento.
Il
secondo periodo della norma, invece, prescrive di indicare nell’offerta
l’ammontare dei costi per la sicurezza interna onde consentire
all’amministrazione di apprezzarne la congruità “rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture”.
Sulla
base di un’interpretazione letterale della norma, che fa esplico riferimento
solo ai settori dei servizi e delle forniture, un primo orientamento ha escluso
l’obbligatorietà di tale specifico obbligo dichiarativo negli appalti di
lavori.
Tale
interpretazione si fonda sul fatto che per i lavori la quantificazione di detti
costi è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex articolo 100 d.lgs.
81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 131 del
codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 3056/2015 e n.
4964/2013).
L’Adunanza
plenaria, disattendendo tale interpretazione, ha evidenziato che la ratio della
norma, che impone ai concorrenti di indicare già nell’offerta l’incidenza degli
oneri di sicurezza aziendali, risponde a finalità di tutela della sicurezza dei
lavoratori e, quindi, a valori sociali e di rilievo costituzionale che assumono
rilevanza anche nel settore dei lavori pubblici.
Pertanto,
a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella stessa
Costituzione, si deve optare per una lettura della norma costituzionalmente
orientata, che porta a ritenere l’obbligo dei concorrenti di presentare i costi
interni per la sicurezza del lavoro anche nelle offerte relative agli appalti
di lavori (in tal senso Cons. Stato, sez. III, sentenza 5421/2011; sez. V,
sentenza n. 3929/2013; sez. III, sentenza n. 3565/2013; Tar
Sicilia, sentenza n. 2157/2014).
Ne
consegue che, ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa
specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni
configura un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice” idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto
dell’offerta” per difetto di un suo elemento essenziale.
Ciò
comporta, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla
procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere
imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara
(Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di
soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo
articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal
contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.
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