Sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Supplemento n. 42 di oggi venerdì
16 ottobre 2015, è stata pubblicata la Legge regionale n. 33 del 12 ottobre 2015, recante “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”.
La
legge aggiorna la normativa lombarda sulle costruzioni in zona sismica,
uniformandola alle nuove disposizioni statali in materia edilizia. Il
provvedimento recepisce anche il pronunciamento della Corte Costituzionale che
stabilisce come ogni legge regionale debba prevedere per gli interventi in zona
sismica il rilascio di una apposita e preventiva autorizzazione. La precedente
legge regionale lombarda, del 1985, non prevedeva tale obbligo.
ULTERIORI
COMPETENZE AI COMUNI. Ai Comuni vengono assegnate le funzioni di rilascio
dell’autorizzazione e quelle di controllo in merito alla vigilanza sismica. Ai
Comuni spetterà provvedere al rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di
opere o lavori in abitati da consolidare, al rilascio del certificato
preventivo ai lavori di sopraelevazione e al rilascio dell’autorizzazione
preventiva all’avvio dei lavori in zona sismica. Sarà di loro competenza anche
accertare eventuali violazioni legate a lavori edilizi e nuove costruzioni in
zona sismica.
Qualora
i Comuni dovessero evidenziare all’interno del proprio organico la mancanza di
adeguate professionalità per la valutazione tecnica dei progetti, potranno
richiedere e acquisire il parere tecnico di merito direttamente presso il
competente Ufficio regionale, individuato e strutturato con uno specifico
provvedimento della Giunta regionale. Regione Lombardia ha previsto per il
funzionamento di questo ufficio uno stanziamento annuo di circa 640mila euro.
SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO. La legge prevede infine lo sviluppo di un sistema
informativo integrato per consentire la gestione informatica delle pratiche
sismiche, che sarà reso disponibile per le strutture comunali e per la rete
degli sportelli unici per l’edilizia.
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